Art. 21. 
               Termine per la proposizione del ricorso 
 
  1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilita' entro
sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto  impugnato.  La
notificazione  della  cartella   di   pagamento   vale   anche   come
notificazione del ruolo. 
  2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito ((...)) di cui all'articolo
19, comma 1, (( lettere g) e g-bis) )), puo' essere proposto dopo  il
novantesimo giorno dalla domanda di restituzione ((o di  autotutela))
presentata entro i termini previsti da  ciascuna  legge  d'imposta  e
fino a quando il diritto alla  restituzione  non  e'  prescritto.  La
domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche,  non
puo' essere  presentata  dopo  due  anni  dal  pagamento  ovvero,  se
posteriore, dal giorno in cui si e' verificato il presupposto per  la
restituzione. ((52)) 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma
2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai  giudizi
instaurati, in primo e  in  secondo  grado,  con  ricorso  notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per  quelle  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p),  q),
s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano  ai  giudizi
instaurati, in primo e in secondo grado,  nonche'  in  Cassazione,  a
decorrere dal giorno successivo all'entrata in  vigore  del  presente
decreto".