Art. 22 
               Costituzione in giudizio del ricorrente 
 
  1. Il  ricorrente,  entro  trenta  giorni  dalla  proposizione  del
ricorso, a pena d'inammissibilita' deposita, nella  segreteria  della
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))  adita,  o
trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso
di ricevimento, l'originale del  ricorso  notificato  a  norma  degli
articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile  ovvero  copia
del ricorso consegnato o  spedito  per  posta,  con  fotocopia  della
ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo  del
servizio  postale.  All'atto  della  costituzione  in  giudizio,   il
ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente
l'indicazione  delle  parti,  del  difensore  che   si   costituisce,
dell'atto impugnato, della materia del contendere, del  valore  della
controversia e della data di notificazione del ricorso. (16) 
  2. L'inammissibilita' del ricorso e' rilevabile d'ufficio  in  ogni
stato  e  grado  del  giudizio,  anche  se  la  parte  resistente  si
costituisce a norma dell'articolo seguente. (16) 
  3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale  la
conformita' dell'atto depositato a quello  consegnato  o  spedito  e'
attestata conforme dallo  stesso  ricorrente.  Se  l'atto  depositato
nella  segreteria  della  commissione  non  e'  conforme   a   quello
consegnato o spedito alla parte  nei  cui  confronti  il  ricorso  e'
proposto,  il  ricorso  e'  inammissibile  e  si  applica  il   comma
precedente. ((49)) 
  4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al  comma  1,  il
ricorrente deposita  il  proprio  fascicolo,  con  l'originale  o  la
fotocopia dell'atto impugnato, se  notificato,  ed  i  documenti  che
produce, in originale o fotocopia. 
  5.  Ove  sorgano  contestazioni  il   giudice   tributario   ordina
l'esibizione degli  originali  degli  atti  e  documenti  di  cui  ai
precedenti commi. 
 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 21 novembre-6 dicembre  2002,
n.  520  (in  G.U.  1a  s.s.  11/12/2002,  n.   49)   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, commi 1  e  2,
"nella parte in cui non consente, per il deposito degli atti ai  fini
della costituzione in giudizio, l'utilizzo del servizio postale". 
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AGGIORNAMENTO (49) 
  La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art.  4,  comma  1,
lettera  a))  che  nel  presente  decreto  "le  parole:  «commissione
tributaria  provinciale»,   «commissioni   tributarie   provinciali»,
«commissione   tributaria   regionale»,    «commissioni    tributarie
regionali»,  «commissione  tributaria»  e  «commissioni  tributarie»,
ovunque ricorrono, sono sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:
«corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti  di  giustizia
tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo
grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado»,  «corte  di
giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di  giustizia
tributaria di primo e secondo grado»".