Art. 23. 
           Costituzione in giudizio della parte resistente 
 
  1. ((L'ente impositore, l'agente della riscossione  ed  i  soggetti
iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446))  nei  cui  confronti  e'  stato  proposto  il
ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno
in cui il ricorso e' stato notificato, consegnato o ricevuto a  mezzo
del servizio postale. 
  2.  La  costituzione  della  parte  resistente  e'  fatta  mediante
deposito presso la segreteria della  commissione  adita  del  proprio
fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le
parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione. 
  3. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le  sue  difese
prendendo posizione sui motivi dedotti dal  ricorrente  e  indica  le
prove di  cui  intende  valersi,  proponendo  altresi'  le  eccezioni
processuali  e  di  merito  che  non  siano  rilevabili  d'ufficio  e
instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.