Art. 25-bis 
             (Potere di certificazione di conformita'). 
 
  1. Al fine del deposito e della notifica con modalita'  telematiche
della copia informatica, anche per immagine, di un  atto  processuale
di parte, di un provvedimento del giudice o di un  documento  formato
su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il
difensore e il dipendente di  cui  si  avvalgono  l'ente  impositore,
l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti  nell'albo  di  cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,
attestano la conformita' della copia  al  predetto  atto  secondo  le
modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  2. Analogo potere di attestazione di conformita' e'  esteso,  anche
per l'estrazione di copia analogica, agli  atti  e  ai  provvedimenti
presenti nel fascicolo informatico, formato  dalla  segreteria  della
corte di giustizia tributaria di  primo  e  secondo  grado  ai  sensi
dell'articolo 14 del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 23 dicembre 2013,  n.  163,  o  trasmessi  in  allegato  alle
comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria.  Detti  atti  e
provvedimenti, presenti nel  fascicolo  informatico  o  trasmessi  in
allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio  di  segreteria,
equivalgono  all'originale  anche  se  privi   dell'attestazione   di
conformita' all'originale da parte dell'ufficio di segreteria. 
  3. La copia informatica  o  cartacea  munita  dell'attestazione  di
conformita' ai sensi dei commi precedenti  equivale  all'originale  o
alla copia conforme dell'atto o  del  provvedimento  detenuto  ovvero
presente nel fascicolo informatico. 
  4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo,
esonera dal pagamento dei diritti di copia. 
  5. Nel compimento dell'attestazione di conformita'  i  soggetti  di
cui al presente  articolo  assumono  ad  ogni  effetto  la  veste  di
pubblici ufficiali. 
  ((5-bis. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono
essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei
suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto  degli  atti  e  dei
documenti su supporto  cartaceo  dei  quali  non  e'  depositata  nel
fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita
di attestazione di conformita' all'originale.)) ((52)) 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma
2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai  giudizi
instaurati, in primo e  in  secondo  grado,  con  ricorso  notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per  quelle  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p),  q),
s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano  ai  giudizi
instaurati, in primo e in secondo grado,  nonche'  in  Cassazione,  a
decorrere dal giorno successivo all'entrata in  vigore  del  presente
decreto".