Art. 26. 
                      Assegnazione del ricorso 
  1. Il presidente della ((corte di giustizia tributaria di  primo  e
secondo grado)) assegna il ricorso ad una delle sezioni; al di  fuori
dei casi di cui all'art. 29, comma 1, il presidente della commissione
potra' assumere  gli  opportuni  provvedimenti  affinche'  i  ricorsi
concernenti identiche questioni di  diritto  a  carattere  ripetitivo
vengano  assegnati  alla  medesima  sezione   per   essere   trattati
congiuntamente. ((49)) 
 
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AGGIORNAMENTO (49) 
  La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art.  4,  comma  1,
lettera  a))  che  nel  presente  decreto  "le  parole:  «commissione
tributaria  provinciale»,   «commissioni   tributarie   provinciali»,
«commissione   tributaria   regionale»,    «commissioni    tributarie
regionali»,  «commissione  tributaria»  e  «commissioni  tributarie»,
ovunque ricorrono, sono sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:
«corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti  di  giustizia
tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo
grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado»,  «corte  di
giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di  giustizia
tributaria di primo e secondo grado»".