Art. 3. Difetto di giurisdizione 1. Il difetto di giurisdizione delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) e' rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. 2. E' ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'art. 41, primo comma, del codice di procedura civile.