Art. 3. 
                      Difetto di giurisdizione 
  1.  Il  difetto  di  giurisdizione  delle  ((corti   di   giustizia
tributaria di primo e secondo grado)) e' rilevato,  anche  d'ufficio,
in ogni stato e grado del processo. 
  2. E' ammesso il regolamento preventivo di  giurisdizione  previsto
dall'art. 41, primo comma, del codice di procedura civile.