Art. 31. 
                        Avviso di trattazione 
 
  1. La segreteria da' comunicazione alle parti costituite della data
di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. 
  2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione  sia  stata
rinviata dal presidente  in  caso  di  giustificato  impedimento  del
relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti  o
per esigenze del servizio. ((24)) 
    
---------------


    
AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 8 aprile 2008, n.59 ha disposto (con l'art. 2,  comma  2)
che "Nei procedimenti pendenti alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, nel caso sia  stata  concessa  la  sospensione,  le
relative controversie sono definite nel merito, entro sessanta giorni
dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto;  fermo
restando il predetto termine, la commissione tributaria  provinciale,
su istanza di parte, riesamina i provvedimenti  di  sospensione  gia'
concessi e ne dispone la revoca, qualora non ricorrano i  presupposti
di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, come  introdotto  dal  presente  articolo.  Il
termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 546  del
1992 per la comunicazione dell'avviso di  trattazione  e'  ridotto  a
dieci giorni liberi. Alle medesime controversie pendenti  in  appello
si applica il comma 7 del predetto articolo  47-bis  come  introdotto
dal comma 1 del presente articolo".