Art. 33. 
                 Trattazione in camera di consiglio 
  ((1. La controversia e' trattata in camera di consiglio  salvo  che
almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza,
in presenza o da remoto, con  apposita  istanza  da  notificare  alle
altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma
2, e da depositare  nella  segreteria  unitamente  alla  prova  della
notificazione. Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza
e in presenza e un'altra parte chiede invece di discutere da  remoto,
la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi  lo  ha
chiesto, di discutere da remoto. Nel caso in cui una parte chieda  di
discutere in presenza,  i  giudici  ed  il  personale  amministrativo
partecipano sempre in presenza alla discussione)). ((52)) 
  2. Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i
fatti e le questioni della controversia. 
  3. Della trattazione in camera di  consiglio  e'  redatto  processo
verbale dal segretario. 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma
2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai  giudizi
instaurati, in primo e  in  secondo  grado,  con  ricorso  notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per  quelle  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p),  q),
s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano  ai  giudizi
instaurati, in primo e in secondo grado,  nonche'  in  Cassazione,  a
decorrere dal giorno successivo all'entrata in  vigore  del  presente
decreto".