Art. 34-bis. 
                     (( (Udienza a distanza). )) 
  ((1. I contribuenti e i loro difensori, gli  enti  impositori  e  i
soggetti della riscossione, i giudici e il  personale  amministrativo
delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado  possono
partecipare alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 da  remoto.  La
discussione  da  remoto  e'  chiesta  nel  ricorso,  nel  primo  atto
difensivo  o  in  apposita  istanza  notificata  alle   altre   parti
costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma  2,  ed  e'
depositata in segreteria unitamente alla prova  della  notificazione.
Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica,
almeno tre giorni prima della  udienza,  l'avviso  dell'ora  e  delle
modalita' di collegamento. Nel verbale di  udienza  viene  dato  atto
delle modalita' con cui si accerta  l'identita'  dei  partecipanti  e
della loro libera volonta'  di  parteciparvi,  anche  ai  fini  della
disciplina sulla protezione  dei  dati  personali.  I  verbali  e  le
decisioni  deliberate  all'esito  dell'udienza  o  della  camera   di
consiglio si considerano, rispettivamente,  formati  ed  assunte  nel
comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale e'  stato
iscritto il ricorso trattato. Il  luogo  dal  quale  si  collegano  i
giudici, i difensori, le parti che si difendono  personalmente  e  il
personale amministrativo e' considerato aula di udienza a  tutti  gli
effetti di legge.)) 
 
                                                               ((52)) 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma
2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai  giudizi
instaurati, in primo e  in  secondo  grado,  con  ricorso  notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per  quelle  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p),  q),
s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano  ai  giudizi
instaurati, in primo e in secondo grado,  nonche'  in  Cassazione,  a
decorrere dal giorno successivo all'entrata in  vigore  del  presente
decreto".