Art. 35. 
                Deliberazioni del collegio giudicante 
  1. Il collegio giudicante, subito dopo la discussione  in  pubblica
udienza o, se questa non vi e' stata, subito dopo  l'esposizione  del
relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di  consiglio
((e, al termine, da' lettura  immediata  del  dispositivo,  salva  la
facolta' di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale
comunicazione ai difensori delle parti costituite  entro  il  termine
perentorio dei successivi sette giorni)). ((52)) 
  2. Quando ne ricorrono i  motivi  la  deliberazione  in  camera  di
consiglio puo' essere rinviata di non oltre trenta giorni. 
  3. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni  di
cui agli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile.  Non
sono tuttavia ammesse sentenze non  definitive  o  limitate  solo  ad
alcune domande. 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma
2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai  giudizi
instaurati, in primo e  in  secondo  grado,  con  ricorso  notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per  quelle  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p),  q),
s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano  ai  giudizi
instaurati, in primo e in secondo grado,  nonche'  in  Cassazione,  a
decorrere dal giorno successivo all'entrata in  vigore  del  presente
decreto".