Art. 36. Contenuto della sentenza 1. La sentenza e' pronunciata in nome del popolo italiano ed e' intestata alla Repubblica italiana. 2. La sentenza deve contenere: 1) l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono; 2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo; 3) le richieste delle parti; 4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto ((di accoglimento o di rigetto, relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilita' o di nullita' dell'atto)); ((52)) 5) il dispositivo. 3. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed e' sottoscritta dal presidente e dall'estensore. --------------- AGGIORNAMENTO (52) Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".