Art. 36. 
                      Contenuto della sentenza 
  1. La sentenza e' pronunciata in nome del  popolo  italiano  ed  e'
intestata alla Repubblica italiana. 
  2. La sentenza deve contenere: 
   1) l'indicazione della composizione del collegio,  delle  parti  e
dei loro difensori se vi sono; 
   2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo; 
   3) le richieste delle parti; 
   4) la succinta esposizione dei motivi  in  fatto  e  diritto  ((di
accoglimento o di rigetto, relativi alle questioni di merito ed  alle
questioni  attinenti  ai  vizi  di  annullabilita'  o   di   nullita'
dell'atto)); ((52)) 
   5) il dispositivo. 
  3. La sentenza deve inoltre contenere la data  della  deliberazione
ed e' sottoscritta dal presidente e dall'estensore. 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma
2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai  giudizi
instaurati, in primo e  in  secondo  grado,  con  ricorso  notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per  quelle  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p),  q),
s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano  ai  giudizi
instaurati, in primo e in secondo grado,  nonche'  in  Cassazione,  a
decorrere dal giorno successivo all'entrata in  vigore  del  presente
decreto".