Art. 38 
          Richiesta di copie e notificazione della sentenza 
 
  1. Ciascuna parte puo' richiedere alla segreteria copie  autentiche
della sentenza e la segreteria e' tenuta a rilasciarle  entro  cinque
giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese. 
  2.  Le  parti  hanno  l'onere  di  provvedere   direttamente   alla
notificazione della sentenza alle altre parti ((a norma dell'articolo
16)) depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale  o  copia
autentica dell'originale notificato, ((ovvero copia  autentica  della
sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta
di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del  servizio
postale unitamente all'avviso di ricevimento)) nella segreteria,  che
ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio. (12) 
  3.  Se  nessuna  delle  parti  provvede  alla  notificazione  della
sentenza, si applica l'art. 327, comma 1,  del  codice  di  procedura
civile. Tale disposizione non si applica se la parte  non  costituita
dimostri di non avere avuto  conoscenza  del  processo  per  nullita'
della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso  di
fissazione d'udienza. 
    
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 13 maggio 1999, n. 133 ha disposto (con l'art. 21,  comma  1)
che "L'articolo 38, comma 2,  del  decreto  legislativo  31  dicembre
1992, n. 546, si interpreta nel senso che le  sentenze  pronununciate
dalle commissioni tributarie regionali e dalle commissioni tributarie
di secondo grado delle province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai
fini del decorso del termine di cui all'articolo 325, secondo  comma,
del codice di procedura civile, vanno notificate  all'Amministrazione
finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello  Stato  competente
ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del testo  unico  approvato
con  regio  decreto  30  ottobre  1933,   n.   1611,   e   successive
modificazioni". 
  Successivamente la Corte  Costituzionale,  con  sentenza  15  -  22
novembre 2000, n.  525  (in  G.U.  1a  s.s.  29/11/2000,  n.  49)  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  21,  comma  1,
della legge 13 maggio 1999, n. 133 (che ha disposto l'interpretazione
autentica del comma 2 del presente  articolo)  "nella  parte  in  cui
estende anche  al  periodo  anteriore  alla  sua  entrata  in  vigore
l'efficacia  dell'interpretazione   autentica,   da   essa   dettata,
dell'art.  38,  comma  2,  del  d.lgs.  31  dicembre  1992,  n.   546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della  delega  al
Governo contenuta nell'art. 30  della  legge  30  dicembre  1991,  n.
413)".