Art. 39. 
                      Sospensione del processo 
 
  1. Il processo e' sospeso quando e' presentata querela di  falso  o
deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo  stato  o
la capacita' delle persone, salvo che si tratti  della  capacita'  di
stare in giudizio. 
  1-bis. La ((corte  di  giustizia  tributaria  di  primo  e  secondo
grado)) dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui
essa stessa o altra  ((corte  di  giustizia  tributaria  di  primo  e
secondo grado)) deve risolvere una controversia dalla cui definizione
dipende la decisione della causa. 
  1-ter. Il processo tributario  e'  altresi'  sospeso  nei  seguenti
casi: 
    a) su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui  sia  stata
presentata un'istanza di apertura di procedura  amichevole  ai  sensi
degli Accordi e  delle  Convenzioni  internazionali  per  evitare  le
doppie imposizioni di cui l'Italia e' parte  ovvero  ai  sensi  della
Convenzione relativa all'eliminazione  delle  doppie  imposizioni  in
caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE; 
    b) su richiesta del contribuente,  nel  caso  in  cui  sia  stata
presentata un'istanza di apertura di procedura  amichevole  ai  sensi
della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio  del  10  ottobre  2017.
(48) 
 
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AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 49 ha disposto (con l'art.  25,  comma
1) che la presente modifica si applica alle istanze  di  apertura  di
procedura amichevole presentate a decorrere dal 1° luglio 2019  sulle
questioni  controverse  riguardanti  il  reddito  o  il   patrimonio,
relativi al periodo d'imposta che inizia il  1°  gennaio  2018  e  ai
successivi periodi d'imposta.