Art. 4. 
                      Competenza per territorio 
 
  1. Le  ((corti  di  giustizia  tributaria  di  primo  grado))  sono
competenti per le controversie  proposte  nei  confronti  degli  enti
impositori, degli agenti della riscossione e  dei  soggetti  iscritti
all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo  15  dicembre
1997, n. 446,  che  hanno  sede  nella  loro  circoscrizione.  Se  la
controversia e' proposta nei confronti di articolazioni  dell'Agenzia
delle Entrate,  con  competenza  su  tutto  o  parte  del  territorio
nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione  di  cui
all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e'
competente la ((corte di giustizia tributaria di primo grado))  nella
cui  circoscrizione  ha  sede  l'ufficio   al   quale   spettano   le
attribuzioni sul rapporto controverso. (47) 
  2. Le ((corti di  giustizia  tributaria  di  secondo  grado))  sono
competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle ((corti  di
giustizia tributaria di primo grado)),  che  hanno  sede  nella  loro
circoscrizione. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (47) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 10 febbraio - 3 marzo 2016, n.
44 (in G.U. 1ยช s.s. 9/3/2016, n. 10) ha dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 4,  comma  1,  del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992,  n.  546  (Disposizioni  sul  processo  tributario  in
attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413), nel testo vigente anteriormente  alla  sua
sostituzione ad opera dell'art. 9, comma 1, lettera b),  del  decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (Misure per la revisione  della
disciplina  degli  interpelli  e  del  contenzioso   tributario,   in
attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a  e  b,
della legge 11 marzo 2014, n. 23), nella parte in cui prevede che per
le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio
di riscossione e' competente la  commissione  tributaria  provinciale
nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede,  anziche'
quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente",  e
"in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della  Corte  costituzionale),
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, del  d.lgs.  n.
546 del 1992, nel testo vigente a seguito della sostituzione  operata
dall'art. 9, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 156 del  2015,  nella
parte in cui prevede che per le controversie proposte  nei  confronti
dei soggetti iscritti  nell'albo  di  cui  all'art.  53  del  decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446  (Istituzione  dell'imposta
regionale sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una
addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche'   riordino   della
disciplina  dei  tributi  locali)  e'   competente   la   commissione
tributaria provinciale nella cui circoscrizione i  medesimi  soggetti
hanno sede, anziche' quella nella cui circoscrizione ha  sede  l'ente
locale impositore".