Art. 4-bis 
                (Competenza del giudice monocratico). 
 
  1. Le corti di giustizia tributaria  di  primo  grado  decidono  in
composizione monocratica le controversie di  valore  fino  a  ((5.000
euro)). Sono  escluse  le  controversie  di  valore  indeterminabile.
((51)) 
  2. Per valore della lite si intende  quello  determinato  ai  sensi
dell'articolo 12, comma 2. Si tiene conto anche dell'imposta virtuale
calcolata a seguito delle rettifiche di perdita. 
  3. Nel procedimento davanti alla corte di giustizia  tributaria  di
primo grado in  composizione  monocratica  si  osservano,  in  quanto
applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le  disposizioni
ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale. 
 
                                                                 (49) 
 
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AGGIORNAMENTO (49) 
  La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art.  8,  comma  4)
che le presenti disposizioni si applicano  ai  ricorsi  notificati  a
decorrere dal 1° gennaio 2023. 
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AGGIORNAMENTO (51) 
  Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, ha disposto (con l'art. 40,  comma
2) che "La disposizione del  primo  periodo  si  applica  ai  ricorsi
notificati a decorrere dal 1° luglio 2023".