Art. 47. 
                   Sospensione dell'atto impugnato 
 
  1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato puo' derivargli  un  danno
grave ed  irreparabile,  puo'  chiedere  alla  ((corte  di  giustizia
tributaria di primo o di secondo grado presso la quale e' pendente il
giudizio, ovvero adita ai sensi dell'articolo 62-bis)) la sospensione
dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza  motivata  proposta  nel
ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e  depositato
in segreteria sempre che  siano  osservate  le  disposizioni  di  cui
all'art. 22. ((52)) 
  2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza  di
sospensione per la prima camera di consiglio  utile  e  comunque  non
oltre  il  trentesimo  giorno  dalla  presentazione  della   medesima
istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle  parti  almeno
cinque giorni liberi prima. L'udienza di trattazione dell'istanza  di
sospensione non puo', in  ogni  caso,  coincidere  con  l'udienza  di
trattazione del merito della controversia. 
  3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione
del  merito,  puo'  disporre  con  decreto  motivato  la  provvisoria
sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio ((o  del
giudice monocratico)). ((52)) 
  4. Il collegio ((o il giudice monocratico)), sentite  le  parti  in
camera di consiglio e delibato  il  merito,  provvede  con  ordinanza
motivata ((...)) nella stessa udienza  di  trattazione  dell'istanza.
((L'ordinanza e' immediatamente comunicata  alle  parti.  L'ordinanza
cautelare collegiale e' impugnabile innanzi alla corte  di  giustizia
tributaria di secondo grado entro il termine perentorio  di  quindici
giorni  dalla  sua  comunicazione  da  parte  della  segreteria.   Al
procedimento si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3  e  4,
in quanto compatibili. L'ordinanza cautelare del giudice  monocratico
e' impugnabile solo  con  reclamo  innanzi  alla  medesima  corte  di
giustizia tributaria di primo grado in  composizione  collegiale,  da
notificare alle altre parti  costituite  nel  termine  perentorio  di
quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al
procedimento d'impugnazione si applicano le norme di cui ai commi  2,
3, 4, 5 e 6, in quanto compatibili,  e  l'ordinanza  che  decide  sul
reclamo non e' impugnabile.  L'ordinanza  cautelare  della  corte  di
giustizia tributaria di secondo grado non e' impugnabile.)) ((52)) 
  5. La sospensione puo' anche essere  parziale  e  subordinata  alla
prestazione della garanzia  di  cui  all'articolo  69,  comma  2.  La
prestazione della garanzia e' esclusa per i ricorrenti  con  "bollino
di affidabilita' fiscale". Ai  fini  della  disposizione  di  cui  al
periodo  precedente,  i  ricorrenti  con  "bollino  di  affidabilita'
fiscale"  sono  i  contribuenti  soggetti  alla  disciplina  di   cui
all'articolo  9-bis  del  decreto-legge  24  aprile  2017,   n.   50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  ai
quali sia stato attribuito un  punteggio  di  affidabilita'  pari  ad
almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti  a  quello  di
proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili. 
  5-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 31 AGOSTO 2022, N. 130. 
  6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della
controversia deve essere  fissata  non  oltre  novanta  giorni  dalla
pronuncia. 
  7.  Gli  effetti  della   sospensione   cessano   dalla   data   di
pubblicazione della sentenza ((...)). ((52)) 
  8. In caso di mutamento delle circostanze la ((corte  di  giustizia
tributaria di primo o di secondo grado presso la quale e' pendente il
giudizio)) su istanza motivata di parte puo' revocare o modificare il
provvedimento cautelare prima della sentenza,  osservate  per  quanto
possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4. ((52)) 
  8-bis. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli
interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa. 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma
2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai  giudizi
instaurati, in primo e  in  secondo  grado,  con  ricorso  notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per  quelle  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p),  q),
s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano  ai  giudizi
instaurati, in primo e in secondo grado,  nonche'  in  Cassazione,  a
decorrere dal giorno successivo all'entrata in  vigore  del  presente
decreto".