Art. 47-bis 
(Sospensione  di  atti  volti  al  recupero  di  aiuti  di  Stato   e
              definizione delle relative controversie). 
 
  1.  Qualora  sia  chiesta   in   via   cautelare   la   sospensione
dell'esecuzione di un atto  volto  al  recupero  di  aiuti  di  Stato
dichiarati incompatibili in  esecuzione  di  una  decisione  adottata
dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14  del  regolamento
(CE) n. 659/1999  del  Consiglio,  del  22  marzo  1999,  di  seguito
denominata:  "decisione  di  recupero",  la  ((corte   di   giustizia
tributaria  di  primo   grado))   puo'   concedere   la   sospensione
dell'efficacia del titolo di pagamento conseguente a detta  decisione
se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: 
    a) gravi motivi di illegittimita' della  decisione  di  recupero,
ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto  alla
restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo  della
somma da recuperare e nei limiti di tale errore; 
    b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile. 
  2. Qualora  la  sospensione  si  fondi  su  motivi  attinenti  alla
illegittimita' della decisione di recupero la  ((corte  di  giustizia
tributaria di primo grado))  provvede  con  separata  ordinanza  alla
sospensione del giudizio e all'immediato rinvio  pregiudiziale  della
questione alla  Corte  di  giustizia  delle  Comunita'  europee,  con
richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del
regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L  176
del 4 luglio 1991, e successive modificazioni, se  ad  essa  non  sia
stata gia' deferita la questione di validita'  dell'atto  comunitario
contestato. Non puo', in  ogni  caso,  essere  accolta  l'istanza  di
sospensione   dell'atto   impugnato   per   motivi   attinenti   alla
legittimita' della decisione di recupero quando la parte istante, pur
avendone facolta' perche' individuata  o  chiaramente  individuabile,
non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di  recupero  ai
sensi dell'articolo  230  del  Trattato  istitutivo  della  Comunita'
europea, e successive modificazioni, ovvero quando,  avendo  proposto
l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di
recupero ai sensi dell'articolo  242  del  Trattato  medesimo  ovvero
l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa. 
  3. Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1 e 2, si applicano
le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8  dell'articolo  47;
ai fini dell'applicazione del comma 8 rileva anche il  mutamento  del
diritto comunitario. 
  4. Le controversie relative agli  atti  di  cui  al  comma  1  sono
definite, nel merito, nel termine di sessanta giorni dalla  pronuncia
dell'ordinanza di sospensione  di  cui  al  medesimo  comma  1.  Alla
scadenza   del   termine   di   sessanta    giorni    dall'emanazione
dell'ordinanza  di  sospensione,  il  provvedimento  perde   comunque
efficacia, salvo che la ((corte  di  giustizia  tributaria  di  primo
grado)) entro il medesimo termine riesamini,  su  istanza  di  parte,
l'ordinanza di sospensione e ne disponga la conferma, anche parziale,
sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2,  fissando  comunque
un termine di efficacia, non prorogabile, non  superiore  a  sessanta
giorni. Non si applica la disciplina sulla  sospensione  feriale  dei
termini. Nel caso di rinvio pregiudiziale il termine di cui al  primo
periodo e' sospeso dal giorno del deposito dell'ordinanza di rinvio e
riprende a decorrere dalla data della  trasmissione  della  decisione
della Corte di giustizia delle Comunita' europee. 
  5. Le controversie relative agli  atti  di  cui  al  comma  1  sono
discusse in pubblica  udienza  e,  subito  dopo  la  discussione,  il
Collegio giudicante delibera la decisione in camera di consiglio.  Il
Presidente redige e sottoscrive il dispositivo e ne  da'  lettura  in
udienza, a pena di nullita'. 
  6. La sentenza e' depositata  nella  segreteria  della  ((corte  di
giustizia tributaria di primo grado))  entro  quindici  giorni  dalla
lettura  del  dispositivo.  Il  segretario  fa  risultare  l'avvenuto
deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data e ne da'
immediata comunicazione alle parti. 
  7. In caso di impugnazione della sentenza pronunciata  sul  ricorso
avverso uno degli atti di  cui  al  comma  1,  tutti  i  termini  del
giudizio di appello davanti alla ((corte di giustizia  tributaria  di
secondo grado)), ad eccezione di quello stabilito per la proposizione
del ricorso, sono ridotti alla meta'.  Nel  processo  di  appello  le
controversie relative agli atti di cui al  comma  1  hanno  priorita'
assoluta nella trattazione. Si applicano le disposizioni  di  cui  ai
commi 4, terzo e quarto periodo, 5 e 6. 
                                                                 (40) 
 
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AGGIORNAMENTO (40) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 234 ha disposto (con l'art. 61, comma 5)
che "L'articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.
546, continua ad applicarsi ai soli giudizi in  corso  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge".