Art. 47-ter. 
(( (Definizione del giudizio in esito alla domanda  di  sospensione).
                                 )) 
 
  ((1. Escluso il caso di pronuncia su reclamo, il collegio, in  sede
di decisione della domanda cautelare, trascorsi almeno  venti  giorni
dall'ultima notificazione del ricorso, accertata la  completezza  del
contraddittorio  e  dell'istruttoria,  sentite  sul  punto  le  parti
costituite, puo' definire, in camera di consiglio,  il  giudizio  con
sentenza in forma semplificata ai sensi del comma 3,  salvo  che  una
delle  parti  dichiari  di  voler  proporre  motivi  aggiunti  ovvero
regolamento di giurisdizione. Ove  ne  ricorrano  i  presupposti,  il
collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il  rinvio  per
consentire la proposizione di motivi aggiunti ovvero del  regolamento
di giurisdizione, fissando contestualmente la data per  il  prosieguo
della trattazione. 
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando la domanda
cautelare e' proposta innanzi al giudice monocratico. 
  3. Il giudice decide con  sentenza  in  forma  semplificata  quando
ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilita', improcedibilita' o
infondatezza  del  ricorso.  La  motivazione  della   sentenza   puo'
consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto
ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme.)) 
 
                                                               ((52)) 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma
2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai  giudizi
instaurati, in primo e  in  secondo  grado,  con  ricorso  notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per  quelle  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p),  q),
s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano  ai  giudizi
instaurati, in primo e in secondo grado,  nonche'  in  Cassazione,  a
decorrere dal giorno successivo all'entrata in  vigore  del  presente
decreto".