Art. 48. 
                   (Conciliazione fuori udienza). 
 
  1. Se in pendenza del giudizio  le  parti  raggiungono  un  accordo
conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente
o  dai  difensori  per  la  definizione  totale  o   parziale   della
controversia. 
  2. Se la data di  trattazione  e'  gia'  fissata  e  sussistono  le
condizioni di ammissibilita',  ((la  corte  di  giustizia  tributaria
pronuncia)) sentenza di cessazione della materia del  contendere.  Se
l'accordo  conciliativo  e'  parziale,  ((la  corte  dichiara))   con
ordinanza la cessazione  parziale  della  materia  del  contendere  e
procede alla ulteriore trattazione della causa. ((52)) 
  3. Se la data di trattazione non e' fissata, provvede  con  decreto
il presidente della sezione. 
  4.  La  conciliazione   si   perfeziona   con   la   sottoscrizione
dell'accordo di cui al comma 1, nel  quale  sono  indicate  le  somme
dovute  con  i  termini  e  le  modalita'  di  pagamento.   L'accordo
costituisce titolo per la riscossione  delle  somme  dovute  all'ente
impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente. 
  ((4-bis. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano,  in
quanto compatibili, anche alle  controversie  pendenti  davanti  alla
Corte di Cassazione.)) ((52)) 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1)
che la modifica di cui al comma 6 del presente articolo ha effetto  a
decorrere dal 1 aprile 1998. 
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AGGIORNAMENTO (30) 
  La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 19)
che le modifiche di cui al comma 6 del  presente  articolo  decorrono
dal 1 febbraio 2011. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 22) che
"Le  disposizioni  di  cui  al  comma  19  si  applicano  ai  ricorsi
presentati a decorrere dal 1 febbraio 2011". 
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AGGIORNAMENTO (31) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 23, comma 20) che "Le
disposizioni di cui ai commi da 17 a 19 non si applicano agli atti di
adesione, alle definizioni ai  sensi  dell'articolo  15  del  decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ed alle conciliazioni  giudiziali
gia' perfezionate, anche con la prestazione della garanzia, alla data
di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma
2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai  giudizi
instaurati, in primo e  in  secondo  grado,  con  ricorso  notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per  quelle  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p),  q),
s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano  ai  giudizi
instaurati, in primo e in secondo grado,  nonche'  in  Cassazione,  a
decorrere dal giorno successivo all'entrata in  vigore  del  presente
decreto".