Art. 48-bis. 
                  (( (Conciliazione in udienza).)) 
 
  ((1. Ciascuna parte entro il termine di cui all'articolo 32,  comma
2, puo' presentare istanza per la  conciliazione  totale  o  parziale
della controversia. 
  2. All'udienza la  commissione,  se  sussistono  le  condizioni  di
ammissibilita',  invita  le  parti   alla   conciliazione   rinviando
eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento
dell'accordo conciliativo. 
  3. La conciliazione si perfeziona con  la  redazione  del  processo
verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i  termini  e  le
modalita' di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la
riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento
delle somme dovute al contribuente. 
  4. La commissione dichiara con sentenza l'estinzione  del  giudizio
per cessazione della materia del contendere.))