Art. 48-bis.1 
    (Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria). 
 
  1. ((La  corte))  di  giustizia  tributaria,  ove  possibile,  puo'
formulare  alle  parti  una  proposta  conciliativa,  avuto  riguardo
all'oggetto  del  giudizio  e  ((ai  precedenti  giurisprudenziali)).
((52)) 
  2. La proposta puo' essere formulata in udienza o fuori udienza. Se
e' formulata fuori udienza, e' comunicata alle parti. Se e' formulata
in udienza, e' comunicata alle parti non comparse ((con la fissazione
di una nuova udienza)). ((52)) 
  3. La causa ((, se richiesto da  una  delle  parti,))  puo'  essere
rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento  dell'accordo
conciliativo. Ove l'accordo  non  si  perfezioni,  si  procede  nella
stessa udienza alla trattazione della causa. ((52)) 
  4. La conciliazione si perfeziona con  la  redazione  del  processo
verbale, nel quale sono indicati le somme dovute nonche' i termini  e
le modalita' di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per
la riscossione delle  somme  dovute  all'ente  impositore  e  per  il
pagamento delle somme dovute al contribuente. 
  5. Il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del  giudizio  per
cessazione della materia del contendere. 
  6. La proposta di  conciliazione  non  puo'  costituire  motivo  di
ricusazione o astensione del giudice. 
 
                                                                 (49) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (49) 
  La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art.  8,  comma  3)
che le presenti disposizioni si applicano  ai  ricorsi  notificati  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della suindicata legge. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (52) 
  Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma
2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai  giudizi
instaurati, in primo e  in  secondo  grado,  con  ricorso  notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per  quelle  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p),  q),
s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano  ai  giudizi
instaurati, in primo e in secondo grado,  nonche'  in  Cassazione,  a
decorrere dal giorno successivo all'entrata in  vigore  del  presente
decreto".