Art. 48-ter. 
            (Definizione e pagamento delle somme dovute). 
 
  1.  Le  sanzioni  amministrative  si  applicano  nella  misura  del
quaranta per cento del  minimo  previsto  dalla  legge,  in  caso  di
perfezionamento della conciliazione nel  corso  del  primo  grado  di
giudizio e nella misura del cinquanta per cento del  minimo  previsto
dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del  secondo  grado
di giudizio ((e nella  misura  del  sessanta  per  cento  del  minimo
previsto dalla legge in caso di perfezionamento  della  conciliazione
nel corso del giudizio di Cassazione)). (50) ((52)) 
  2.  Il  versamento  delle  somme  dovute   ovvero,   in   caso   di
rateizzazione, della prima rata deve essere  effettuato  entro  venti
giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di  cui
all'articolo 48 o di redazione  del  processo  verbale  di  cui  agli
articoli 48-bis e 48-bis.1. (49) 
  3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di  una  delle
rate, compresa la prima, entro il termine  di  pagamento  della  rata
successiva, il competente ufficio  provvede  all'iscrizione  a  ruolo
delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni,
nonche' della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471,  aumentata  della  meta'  e  applicata  sul
residuo importo dovuto a titolo di imposta. 
  4. Per il versamento rateale delle somme dovute  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni previste per  l'accertamento  con
adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno  1997,  n.
218. 
 
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AGGIORNAMENTO (49) 
  La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art.  8,  comma  3)
che la presente disposizione  si  applica  ai  ricorsi  notificati  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della suindicata legge. 
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AGGIORNAMENTO (50) 
  La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
207) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 48-ter, comma  1,
del  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  all'accordo
conciliativo di cui al comma 206 del presente articolo  si  applicano
le sanzioni ridotte a  un  diciottesimo  del  minimo  previsto  dalla
legge, gli interessi e gli eventuali accessori". 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma
2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai  giudizi
instaurati, in primo e  in  secondo  grado,  con  ricorso  notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per  quelle  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p),  q),
s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano  ai  giudizi
instaurati, in primo e in secondo grado,  nonche'  in  Cassazione,  a
decorrere dal giorno successivo all'entrata in  vigore  del  presente
decreto".