Art. 5. 
                            Incompetenza 
  1. La competenza delle ((corti di giustizia tributaria di  primo  e
secondo grado)) e' inderogabile. 
  2. L'incompetenza della ((corte di giustizia tributaria di primo  e
secondo grado)) e' rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al
quale il vizio si riferisce. 
  3. La sentenza della ((corte di giustizia  tributaria  di  primo  e
secondo  grado))  che  dichiara   la   propria   incompetenza   rende
incontestabile  l'incompetenza  dichiarata  e  la  competenza   della
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo  grado))  in  essa
indicata, se il processo viene riassunto a norma del comma 5. 
  4. Non si applicano le disposizioni del codice di procedura  civile
sui regolamenti di competenza. 
  5. La riassunzione del processo davanti alla ((corte  di  giustizia
tributaria di primo e  secondo  grado))  dichiarata  competente  deve
essere effettuata a  istanza  di  parte  nel  termine  fissato  nella
sentenza o in mancanza nel termine di sei  mesi  dalla  comunicazione
della  sentenza  stessa.  Se  la  riassunzione  avviene  nei  termini
suindicati il  processo  continua  davanti  alla  nuova  commissione,
altrimenti si estingue. ((49)) 
 
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AGGIORNAMENTO (49) 
  La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art.  4,  comma  1,
lettera  a))  che  nel  presente  decreto  "le  parole:  «commissione
tributaria  provinciale»,   «commissioni   tributarie   provinciali»,
«commissione   tributaria   regionale»,    «commissioni    tributarie
regionali»,  «commissione  tributaria»  e  «commissioni  tributarie»,
ovunque ricorrono, sono sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:
«corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti  di  giustizia
tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo
grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado»,  «corte  di
giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di  giustizia
tributaria di primo e secondo grado»".