Art. 52. 
(Giudice competente e provvedimenti  sull'esecuzione  provvisoria  in
                              appello). 
 
  1. La sentenza della  ((corte  di  giustizia  tributaria  di  primo
grado)) puo' essere appellata alla ((corte di giustizia tributaria di
secondo grado)) competente a norma dell'articolo 4, comma 2. ((52)) 
  2. L'appellante puo' chiedere alla ((corte di giustizia  tributaria
di secondo grado)) di sospendere in tutto o in  parte  l'esecutivita'
della sentenza impugnata,  se  sussistono  gravi  e  fondati  motivi.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 220)). ((52)) 
  3. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza  di
sospensione per la prima camera di consiglio utile ((e  comunque  non
oltre  il  trentesimo  giorno  dalla  presentazione  della   medesima
istanza,)) disponendo  che  ne  sia  data  comunicazione  alle  parti
((almeno cinque giorni liberi prima)). ((52)) 
  4. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione
del  merito,  puo'  disporre  con  decreto  motivato  la  sospensione
dell'esecutivita' della sentenza fino alla pronuncia del collegio. 
  5. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e  delibato
il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile. 
  6. La sospensione puo' essere subordinata  alla  prestazione  della
garanzia di cui all'articolo 69 comma 2. Si applica  la  disposizione
dell'articolo 47, comma 8-bis. 
  ((6-bis. L'udienza di trattazione dell'istanza di  sospensione  non
puo' in ogni caso coincidere con l'udienza di trattazione del  merito
della controversia.)) ((52)) 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma
2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai  giudizi
instaurati, in primo e  in  secondo  grado,  con  ricorso  notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per  quelle  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p),  q),
s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano  ai  giudizi
instaurati, in primo e in secondo grado,  nonche'  in  Cassazione,  a
decorrere dal giorno successivo all'entrata in  vigore  del  presente
decreto".