Art. 53 
                         Forma dell'appello 
 
  1. Il ricorso in appello contiene l'indicazione  della  ((corte  di
giustizia tributaria di primo e secondo grado))  a  cui  e'  diretto,
dell'appellante e delle altre parti nei cui  confronti  e'  proposto,
gli estremi della  sentenza  impugnata,  l'esposizione  sommaria  dei
fatti,   l'oggetto   della   domanda   ed    i    motivi    specifici
dell'impugnazione. Il ricorso in appello e' inammissibile se manca  o
e' assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o  se  non
e' sottoscritto a norma dell'art. 18, comma 3. 
  2. Il ricorso in appello e' proposto nelle forme  di  cui  all'art.
20, commi  1  e  2,  nei  confronti  di  tutte  le  parti  che  hanno
partecipato al giudizio di primo grado e  deve  essere  depositato  a
norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3. PERIODO SOPPRESSO DAL  D.LGS.  21
NOVEMBRE 2014, N. 175. 
  3. Subito dopo il deposito del ricorso in  appello,  la  segreteria
della ((corte di giustizia tributaria di secondo grado)) chiede  alla
segreteria  della  commissione  provinciale   la   trasmissione   del
fascicolo del processo, che  deve  contenere  copia  autentica  della
sentenza. ((49)) 
 
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AGGIORNAMENTO (49) 
  La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art.  4,  comma  1,
lettera  a))  che  nel  presente  decreto  "le  parole:  «commissione
tributaria  provinciale»,   «commissioni   tributarie   provinciali»,
«commissione   tributaria   regionale»,    «commissioni    tributarie
regionali»,  «commissione  tributaria»  e  «commissioni  tributarie»,
ovunque ricorrono, sono sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:
«corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti  di  giustizia
tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo
grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado»,  «corte  di
giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di  giustizia
tributaria di primo e secondo grado»".