Art. 58. 
                   (( (Nuove prove in appello). )) 
  ((1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova  e  non  possono  essere
prodotti  nuovi  documenti,  salvo  che  il   collegio   li   ritenga
indispensabili ai fini della decisione  della  causa  ovvero  che  la
parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di
primo grado per causa ad essa non imputabile. 
  2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a
conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel  giudizio
di primo grado, da cui  emergano  vizi  degli  atti  o  provvedimenti
impugnati. 
  3. Non e' mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e
degli altri atti di conferimento di potere rilevanti  ai  fini  della
legittimita'  della  sottoscrizione  degli  atti,   delle   notifiche
dell'atto  impugnato  ovvero  degli   atti   che   ne   costituiscono
presupposto di legittimita' che  possono  essere  prodotti  in  primo
grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis)). 
 
                                                               ((52)) 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma
2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai  giudizi
instaurati, in primo e  in  secondo  grado,  con  ricorso  notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per  quelle  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p),  q),
s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano  ai  giudizi
instaurati, in primo e in secondo grado,  nonche'  in  Cassazione,  a
decorrere dal giorno successivo all'entrata in  vigore  del  presente
decreto".