Art. 59. 
           Rimessione alla commissione provinciale ((49)) 
  1. La ((corte di giustizia tributaria di secondo grado)) rimette la
causa  alla  commissione  provinciale  che  ha  emesso  la   sentenza
impugnata nei seguenti casi: ((49)) 
    a) quando dichiara la competenza  declinata  o  la  giurisdizione
negata dal primo giudice; 
    b)  quando  riconosce  che  nel  giudizio  di  primo   grado   il
contraddittorio non e' stato regolarmente costituito o integrato; 
    c) quando  riconosce  che  la  sentenza  impugnata,  erroneamente
giudicando, ha dichiarato estinto il  processo  in  sede  di  reclamo
contro il provvedimento presidenziale; 
    d) quando riconosce che il collegio della  ((corte  di  giustizia
tributaria di primo grado)) non era legittimamente composto; 
    e) quando manca la sottoscrizione della  sentenza  da  parte  del
giudice di primo grado. 
  2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente la ((corte  di
giustizia tributaria di secondo grado)) decide nel merito previamente
ordinando, ove occorra, la rinnovazione di  atti  nulli  compiuti  in
primo grado. 
  3. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado e'
formalmente passata in giudicato,  la  segreteria  della  ((corte  di
giustizia  tributaria  di  secondo  grado)),  nei  successivi  trenta
giorni, trasmette d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria
della  ((corte  di  giustizia  tributaria  di  primo  grado)),  senza
necessita' di riassunzione ad istanza di parte. 
 
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AGGIORNAMENTO (49) 
  La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art.  4,  comma  1,
lettera  a))  che  nel  presente  decreto  "le  parole:  «commissione
tributaria  provinciale»,   «commissioni   tributarie   provinciali»,
«commissione   tributaria   regionale»,    «commissioni    tributarie
regionali»,  «commissione  tributaria»  e  «commissioni  tributarie»,
ovunque ricorrono, sono sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:
«corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti  di  giustizia
tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo
grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado»,  «corte  di
giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di  giustizia
tributaria di primo e secondo grado»".