Art. 6. 
Astensione e ricusazione dei componenti delle  ((corti  di  giustizia
                tributaria di primo e secondo grado)) 
  1. L'astensione e la ricusazione dei componenti  delle  ((corti  di
giustizia tributaria di primo e  secondo  grado))  sono  disciplinate
dalle  disposizioni  del  codice  di  procedura  civile   in   quanto
applicabili. 
  2. Il giudice tributario ha l'obbligo di astenersi  e  puo'  essere
ricusato anche nel caso di cui all'art. 13, comma 3, e in  ogni  caso
in cui abbia o abbia avuto rapporti  di  lavoro  autonomo  ovvero  di
collaborazione con una delle parti. 
  3. Sulla ricusazione decide il  collegio  al  quale  appartiene  il
componente della ((corte di giustizia tributaria di primo  e  secondo
grado)) ricusato, senza la sua partecipazione e con l'integrazione di
altro membro della stessa commissione designato dal  suo  presidente.
((49)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (49) 
  La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art.  4,  comma  1,
lettera  a))  che  nel  presente  decreto  "le  parole:  «commissione
tributaria  provinciale»,   «commissioni   tributarie   provinciali»,
«commissione   tributaria   regionale»,    «commissioni    tributarie
regionali»,  «commissione  tributaria»  e  «commissioni  tributarie»,
ovunque ricorrono, sono sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:
«corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti  di  giustizia
tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo
grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado»,  «corte  di
giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di  giustizia
tributaria di primo e secondo grado»".