Art. 62. 
                          Norme applicabili 
  1. Avverso la sentenza della ((corte  di  giustizia  tributaria  di
secondo grado)) puo' essere proposto ricorso  per  cassazione  per  i
motivi di cui ai numeri da 1 a 5  dell'art.  360,  primo  comma,  del
codice di procedura civile. 
  2. Al  ricorso  per  cassazione  ed  al  relativo  procedimento  si
applicano le norme dettate dal codice di procedura civile  in  quanto
compatibili con quelle del presente decreto. 
  2-bis. Sull'accordo  delle  parti  la  sentenza  della  ((corte  di
giustizia tributaria di  primo  grado))  puo'  essere  impugnata  con
ricorso per cassazione a norma dell'articolo 360, primo comma, n.  3,
del codice di procedura civile.