Art. 62-bis. (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione). 1. La parte che ha proposto ricorso per cassazione puo' chiedere alla ((corte di giustizia tributaria)) che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l'esecutivita' allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 220)). ((52)) 2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile ((, comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza,)) disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima. ((52)) 3. In caso di eccezionale urgenza il presidente puo' disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutivita' della sentenza fino alla pronuncia del collegio. 4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con ordinanza motivata non impugnabile. 5. La sospensione puo' essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 47, comma 8-bis. 6. La ((corte di giustizia tributaria)) non puo' pronunciarsi sulle richieste di cui al comma 1 se la parte istante non dimostra di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza. ((52)) --------------- AGGIORNAMENTO (52) Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".