Art. 62-bis. 
(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della  sentenza  impugnata
                          per cassazione). 
  1. La parte che ha proposto ricorso per  cassazione  puo'  chiedere
alla ((corte di giustizia tributaria)) che ha pronunciato la sentenza
impugnata di sospenderne in tutto  o  in  parte  l'esecutivita'  allo
scopo di evitare un danno grave e irreparabile.  ((PERIODO  SOPPRESSO
DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 220)). ((52)) 
  2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza  di
sospensione per la prima camera di consiglio utile ((,  comunque  non
oltre  il  trentesimo  giorno  dalla  presentazione  della   medesima
istanza,)) disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno
dieci giorni liberi prima. ((52)) 
  3. In caso di eccezionale urgenza il presidente puo'  disporre  con
decreto motivato la sospensione dell'esecutivita' della sentenza fino
alla pronuncia del collegio. 
  4. Il collegio, sentite le parti in camera di  consiglio,  provvede
con ordinanza motivata non impugnabile. 
  5. La sospensione puo' essere subordinata  alla  prestazione  della
garanzia di cui all'articolo 69, comma 2. Si applica la  disposizione
dell'articolo 47, comma 8-bis. 
  6. La ((corte di giustizia tributaria)) non puo' pronunciarsi sulle
richieste di cui al comma 1 se la parte istante non dimostra di avere
depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza. ((52)) 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma
2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai  giudizi
instaurati, in primo e  in  secondo  grado,  con  ricorso  notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per  quelle  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p),  q),
s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano  ai  giudizi
instaurati, in primo e in secondo grado,  nonche'  in  Cassazione,  a
decorrere dal giorno successivo all'entrata in  vigore  del  presente
decreto".