Art. 64. 
             Sentenze revocabili e motivi di revocazione 
  1. Le sentenze pronunciate in grado  d'appello  o  in  unico  grado
dalle ((corti di giustizia tributaria  di  primo  e  secondo  grado))
possono essere impugnate ai sensi dell'articolo  395  del  codice  di
procedura civile. 
  2. Le sentenze per le quali e' scaduto  il  termine  per  l'appello
possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2,  3  e  6
dell'art. 395 del codice di procedura civile purche' la scoperta  del
dolo o della falsita' dichiarata o il recupero  del  documento  o  il
passaggio in giudicato della sentenza di cui al  numero  6  dell'art.
395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del
termine suddetto. 
  3. Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante  il
termine per l'appello il  termine  stesso  e'  prorogato  dal  giorno
dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.