Art. 67. 
                              Decisione 
  1. Ove ricorrano i  motivi  di  cui  all'art.  395  del  codice  di
procedura civile la  ((corte  di  giustizia  tributaria  di  primo  e
secondo grado)) decide il merito  della  causa  e  detta  ogni  altro
provvedimento conseguenziale. 
  2. Contro la sentenza che decide il giudizio  di  revocazione  sono
ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente  soggetta
la sentenza impugnata per revocazione.