Art. 68. 
           Pagamento del tributo in pendenza del processo 
 
  1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta,
nei casi in cui e' prevista la  riscossione  frazionata  del  tributo
oggetto di giudizio davanti  alle  commissioni,  il  tributo,  con  i
relativi interessi previsti dalle leggi fisca1i, deve essere  pagato:
((49)) 
    a) per i due terzi, dopo la sentenza della ((corte  di  giustizia
tributaria di primo grado)) che respinge il ricorso; 
    b) per l'ammontare risultante dalla  sentenza  della  ((corte  di
giustizia tributaria di primo grado)), e comunque  non  oltre  i  due
terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; 
    c) per il residuo  ammontare  determinato  nella  sentenza  della
((corte di giustizia tributaria di secondo grado)). 
    c-bis. per l'ammontare dovuto  nella  pendenza  del  giudizio  di
primo  grado  dopo  la  sentenza  della  Corte   di   cassazione   di
annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto  in
caso di mancata riassunzione. 
  Per le ipotesi indicate nelle precedenti  lettere  gli  importi  da
versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto gia' corrisposto. 
  2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza
rispetto a quanto statuito dalla sentenza della ((corte di  giustizia
tributaria di primo grado)), con i relativi interessi previsti  dalle
leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta  giorni
dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del
rimborso il  contribuente  puo'  richiedere  l'ottemperanza  a  norma
dell'articolo 70  alla  ((corte  di  giustizia  tributaria  di  primo
grado)) ovvero, se il giudizio e' pendente nei gradi successivi, alla
((corte di giustizia tributaria di secondo grado)). 
  3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte  dopo  l'ultima
sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione. 
  3-bis. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie
tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1,  lettera  a),  della
decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7  giugno  2007,  e
dell'imposta sul  valore  aggiunto  riscossa  all'importazione  resta
disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio,  del  12
ottobre 1992, come riformato dal regolamento  (UE)  n.  952/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre
disposizioni dell'Unione europea in materia. 
 
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AGGIORNAMENTO (49) 
  La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art.  4,  comma  1,
lettera  a))  che  nel  presente  decreto  "le  parole:  «commissione
tributaria  provinciale»,   «commissioni   tributarie   provinciali»,
«commissione   tributaria   regionale»,    «commissioni    tributarie
regionali»,  «commissione  tributaria»  e  «commissioni  tributarie»,
ovunque ricorrono, sono sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:
«corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti  di  giustizia
tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo
grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado»,  «corte  di
giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di  giustizia
tributaria di primo e secondo grado»".