Art. 7 
 Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado 
 
  1. Le corti di giustizia tributaria di primo e  secondo  grado,  ai
fini  istruttori  e  nei  limiti  dei  fatti  dedotti  dalle   parti,
esercitano tutte le facolta' di accesso, di  richiesta  di  dati,  di
informazioni  e  chiarimenti  conferite  agli  uffici  tributari   ed
all'ente locale da ciascuna legge d'imposta. 
  2. Le corti di giustizia  tributaria  di  primo  e  secondo  grado,
quando  occorre  acquisire  elementi   conoscitivi   di   particolare
complessita', possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici
dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il
Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I
compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere  quelli
previsti  dalla  legge  8  luglio  1980,   n.   319,   e   successive
modificazioni e integrazioni. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N.  203,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248. 
  4. Non e' ammesso il giuramento. La corte di giustizia  tributaria,
ove lo ritenga necessario ai  fini  della  decisione  e  anche  senza
l'accordo delle parti, puo' ammettere la prova testimoniale,  assunta
con le forme di cui all'articolo  257-bis  del  codice  di  procedura
civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su  verbali
o altri atti facenti fede fino  a  querela  di  falso,  la  prova  e'
ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle  attestate
dal pubblico ufficiale. ((La  notificazione  dell'intimazione  e  del
modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con  le  relative
istruzioni  per  la  compilazione,  e'  reso  disponibile  sul   sito
istituzionale  dal  Dipartimento  della  Giustizia  tributaria,  puo'
essere effettuata anche in via  telematica.  In  deroga  all'articolo
103-bis delle disposizioni di  attuazione  del  codice  di  procedura
civile, se  il  testimone  e'  in  possesso  di  firma  digitale,  il
difensore della parte che lo ha citato  deposita  telematicamente  il
modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che  lo  stesso
lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con  firma  digitale
apposta in  base  a  un  certificato  di  firma  qualificato  la  cui
validita' non e' scaduta ovvero che non e' stato revocato  o  sospeso
al momento della sottoscrizione.)) (49) ((52)) 
  5. Le corti di giustizia tributaria di primo e  secondo  grado,  se
ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante  ai
fini della decisione, non  lo  applicano,  in  relazione  all'oggetto
dedotto in giudizio, salva  l'eventuale  impugnazione  nella  diversa
sede competente. 
  5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate
con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di
prova che emergono nel giudizio e annulla  l'atto  impositivo  se  la
prova della sua  fondatezza  manca  o  e'  contraddittoria  o  se  e'
comunque  insufficiente  a  dimostrare,  in  modo  circostanziato   e
puntuale,  comunque  in  coerenza   con   la   normativa   tributaria
sostanziale, le ragioni  oggettive  su  cui  si  fondano  la  pretesa
impositiva  e  l'irrogazione  delle  sanzioni.  Spetta  comunque   al
contribuente fornire le ragioni della richiesta di  rimborso,  quando
non sia conseguente al pagamento di  somme  oggetto  di  accertamenti
impugnati. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (49) 
  La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art.  8,  comma  3)
che la presente disposizione  si  applica  ai  ricorsi  notificati  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della suindicata legge. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (52) 
  Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma
2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai  giudizi
instaurati, in primo e  in  secondo  grado,  con  ricorso  notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per  quelle  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p),  q),
s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano  ai  giudizi
instaurati, in primo e in secondo grado,  nonche'  in  Cassazione,  a
decorrere dal giorno successivo all'entrata in  vigore  del  presente
decreto".