Art. 70. 
                      Giudizio di ottemperanza 
 
  1. La parte che vi ha interesse puo' richiedere l'ottemperanza agli
obblighi  derivanti  dalla  sentenza  della  ((corte   di   giustizia
tributaria di primo e secondo grado)) passata in  giudicato  mediante
ricorso da depositare  in  doppio  originale  alla  segreteria  della
((corte di giustizia tributaria di primo grado)), qualora la sentenza
passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in  ogni  altro
caso alla segreteria della ((corte di giustizia tributaria di secondo
grado)). 
  2. Il ricorso e' proponibile solo  dopo  la  scadenza  del  termine
entro il quale e'  prescritto  dalla  legge  l'adempimento  a  carico
dell'ente impositore, dell'agente della riscossione  o  del  soggetto
iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, degli obblighi derivanti dalla sentenza o,  in
mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora
a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando  l'obbligo  non  sia
estinto. 
  3. Il ricorso indirizzato  al  presidente  della  commissione  deve
contenere la sommaria esposizione dei fatti che  ne  giustificano  la
proposizione con la precisa indicazione, a pena di  inammissibilita',
della sentenza passata in giudicato di cui si chiede  l'ottemperanza,
che deve essere prodotta in copia unitamente  all'originale  o  copia
autentica dell'atto di messa in mora notificato  a  norma  del  comma
precedente, se necessario. ((49)) 
  4. Uno dei due originali del ricorso e'  comunicato  a  cura  della
segreteria della commissione ai soggetti di cui al comma 2  obbligati
a provvedere. ((49)) 
  5.  Entro  venti  giorni   dalla   comunicazione   l'ufficio   puo'
trasmettere  le  proprie  osservazioni  alla  ((corte  di   giustizia
tributaria di primo e secondo grado)),  allegando  la  documentazione
dell'eventuale adempimento. 
  6. Il presidente della ((corte di giustizia tributaria di  primo  e
secondo grado)), scaduto il  termine  di  cui  al  comma  precedente,
assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato  la  sentenza.  Il
presidente della sezione fissa  il  giorno  per  la  trattazione  del
ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal  deposito
del ricorso e ne viene data comunicazione  alle  parti  almeno  dieci
giorni liberi prima a cura della segreteria. 
  7. Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la
documentazione  necessaria,  adotta  con  sentenza  i   provvedimenti
indispensabili per l'ottemperanza in luogo  dell'ufficio  che  li  ha
omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla  legge,
attenendosi agli obblighi risultanti  espressamente  dal  dispositivo
della  sentenza  e  tenuto  conto  della  relativa  motivazione.   Il
collegio,  se  lo  ritiene  opportuno,  puo'  delegare   un   proprio
componente o nominare  un  commissario  al  quale  fissa  un  termine
congruo per  i  necessari  provvedimenti  attuativi  e  determina  il
compenso a lui spettante secondo le disposizioni del Titolo  VII  del
Capo  IV  del  Testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di spese di giustizia approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 
  8. Il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma precedente
e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato  o
dal  commissario  nominato,  dichiara  chiuso  il  procedimento   con
ordinanza. 
  9.  Tutti  i  provvedimenti  di  cui  al  presente  articolo   sono
immediatamente esecutivi. 
  10. Contro la sentenza di  cui  al  comma  7  e'  ammesso  soltanto
ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento. 
  10-bis. Per il pagamento di somme  dell'importo  fino  a  ventimila
euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il  ricorso
e' deciso dalla Commissione in composizione monocratica. ((49)) 
 
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AGGIORNAMENTO (49) 
  La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art.  4,  comma  1,
lettera  a))  che  nel  presente  decreto  "le  parole:  «commissione
tributaria  provinciale»,   «commissioni   tributarie   provinciali»,
«commissione   tributaria   regionale»,    «commissioni    tributarie
regionali»,  «commissione  tributaria»  e  «commissioni  tributarie»,
ovunque ricorrono, sono sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:
«corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti  di  giustizia
tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo
grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado»,  «corte  di
giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di  giustizia
tributaria di primo e secondo grado»".