Art. 72. 
Controversie pendenti davanti alle ((corti di giustizia tributaria di
         primo e secondo grado)) di primo e di secondo grado 
 
  1. Le controversie  pendenti  dinanzi  alle  ((corti  di  giustizia
tributaria di primo e secondo grado)) di primo  e  di  secondo  grado
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  636,  alla  data  d'insediamento  delle  commissioni   tributarie
provinciali e regionali, sono  ad  esse  rispettivamente  attribuite,
tenuto conto, quanto alla competenza territoriale,  delle  rispettive
sedi.  La  segreteria  della  commissione  tributaria  provinciale  o
regionale da' comunicazione alle  parti  della  data  di  trattazione
almeno trenta giorni liberi  prima.  La  consegna  o  spedizione  del
ricorso o dell'atto di appello, ai sensi  degli  articoli  17,  comma
primo,  e  22,  comma  secondo,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  636,  equivale  a  costituzione  in
giudizio del ricorrente ai sensi degli articoli 22 e 53, comma 2.  La
parte resistente puo' effettuare la costituzione in giudizio entro il
termine di cui all'articolo 32, comma 1. ((49)) 
  1-bis.  In  deroga  alle  disposizioni  del  presente  decreto,  le
controversie previste dal comma 1, pendenti alla  data  ivi  indicata
dinanzi alle ((corti di  giustizia  tributaria  di  primo  e  secondo
grado)) di primo  grado  ed  il  cui  valore,  determinato  ai  sensi
dell'articolo 12, comma 5, sia inferiore a cinque  milioni  di  lire,
sono trattate e decise in pubblica udienza  da  un  giudice  singolo,
nominato per ciascun ricorso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, dal
presidente della sezione alla quale  il  ricorso  medesimo  e'  stato
assegnato. Il presidente, se non intende designare  se  stesso,  puo'
nominare giudice unico  il  vicepresidente  od  un  componente  della
sezione appartenente ad una delle categorie di  cui  all'articolo  4,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.
545,  ovvero  che  sia  in  possesso  di   diploma   di   laurea   in
giurisprudenza o in economia e commercio ed  abbia  un'anzianita'  di
servizio presso le ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo
grado)) di almeno dieci anni. Per la trattazione  della  controversia
si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  delle  sezioni
III e IV del Capo I del Titolo II del presente decreto, ad  eccezione
dell'articolo 33, intendendosi sostituito in  ogni  caso  il  giudice
singolo al relatore e al  collegio.  Restano  ferme  tutte  le  altre
disposizioni  del  presente  decreto,  comprese,  con   la   medesima
sostituzione, quelle del Capo II  del  Titolo  II.  Il  tentativo  di
conciliazione, di cui all'articolo 48, comma 2,  e'  obbligatorio  se
all'udienza sono presenti entrambe le parti. Le controversie  di  cui
al presente comma  sono  trattate  dal  giudice  singolo  in  udienze
distinte da quelle collegiali. 
  2. Se alla  data  indicata  al  comma  1  pendono  termini  per  la
proposizione di ricorsi secondo le norme  previgenti,  detti  ricorsi
sono proposti alle ((corti di giustizia tributaria di  primo  grado))
entro i termini previsti dal presente decreto,  che  decorrono  dalla
suddetta data. Se alla data indicata al comma 1 pendono  termini  per
impugnare decisioni delle ((corti di giustizia tributaria di primo  e
secondo grado)) di primo  grado,  dette  impugnazioni  sono  proposte
secondo le modalita' e i termini previsti dal presente  decreto,  che
decorrono dalla suddetta data. 
  3. Se i termini per il compimento di atti processuali  diversi  dai
ricorsi secondo le norme vigenti, alla data di cui ai commi  1  e  2,
sono ancora pendenti, tali atti possono essere compiuti  nei  termini
previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data. 
  4. Le segreterie delle ((corti di giustizia tributaria di  primo  e
secondo grado)) di primo e di secondo  grado  indicate  nel  comma  1
provvedono a  trasmettere  i  fascicoli  relativi  alle  controversie
pendenti alle segreterie delle commissioni  provinciale  o  regionale
rispettivamente competenti. ((49)) 
  5. Le segreterie delle ((corti di giustizia tributaria di  primo  e
secondo grado)) di primo e di secondo  grado  indicate  nel  comma  1
continuano a funzionare, solo per gli adempimenti di cui al comma  4,
anche oltre la data indicata nel comma 1 . 
 
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AGGIORNAMENTO (49) 
  La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art.  4,  comma  1,
lettera  a))  che  nel  presente  decreto  "le  parole:  «commissione
tributaria  provinciale»,   «commissioni   tributarie   provinciali»,
«commissione   tributaria   regionale»,    «commissioni    tributarie
regionali»,  «commissione  tributaria»  e  «commissioni  tributarie»,
ovunque ricorrono, sono sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:
«corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti  di  giustizia
tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo
grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado»,  «corte  di
giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di  giustizia
tributaria di primo e secondo grado»".