Art. 74. 
      (( (Controversie pendenti davanti alla corte di appello). 
 
  1. Alle controversie, che alla data di cui all'articolo 72  pendono
davanti alla corte di appello o per le quali  pende  il  termine  per
l'impugnativa davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni.))