Art. 75. 
Controversie pendenti davanti alla ((corte di giustizia tributaria di
                  primo e secondo grado)) centrale 
 
  1. Alle controversie che alla data di cui all'articolo  72  pendono
davanti alla ((corte di  giustizia  tributaria  di  primo  e  secondo
grado)) centrale o per le quali pende il  termine  per  l'impugnativa
davanti allo stesso  organo  ,  nonche'  alle  controversie  pendenti
dinanzi alle commissioni di secondo grado per le quali, alla predetta
data, e'  stato  depositato  il  solo  dispositivo  della  decisione,
continuano ad applicarsi le disposizioni contenute  nel  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  636,  e  successive
modificazioni e integrazioni. ((49)) 
  2. Relativamente alle controversie pendenti o per le quali pende il
termine  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto
legislativo, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro
sei mesi dalla  predetta  data,  a  proporre  alla  segreteria  della
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo  grado))  centrale
apposita  istanza  di  trattazione  contenente  gli   estremi   della
controversia e del procedimento. L'istanza potra' essere sottoscritta
dalla parte o dal suo  precedente  difensore,  se  nominato,  e  deve
essere notificata  o  spedita  o  consegnata  alla  segreteria  della
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo  grado))  centrale
nei modi previsti dall'articolo 20; in difetto, il  giudizio  davanti
alla ((corte di giustizia  tributaria  di  primo  e  secondo  grado))
centrale si estingue. L'estinzione e' dichiarata dal presidente della
sezione, dopo  aver  verificato  che  non  sia  stata  depositata  in
segreteria l'istanza di trasmissione del fascicolo  alla  cancelleria
della corte di cassazione a seguito della richiesta di esame a  norma
del comma seguente. Contro il decreto del Presidente,  di  cui  viene
data comunicazione alle parti, e' ammesso  reclamo  al  collegio  nei
modi e nei termini previsti dall'articolo 28. (9) 
  3. Le parti che hanno proposto ricorso alla  Commissione  centrale,
anziche'  presentare  l'istanza  di  trattazione  di  cui  al   comma
precedente, possono chiedere nello stesso termine  l'esame  da  parte
della Corte di cassazione  ai  sensi  dell'art.  360  del  codice  di
procedura civile convertendo il ricorso  alla  ((corte  di  giustizia
tributaria di  primo  e  secondo  grado))  centrale  in  ricorso  per
cassazione contro la decisione  impugnata,  osservate  per  il  resto
tutte le norme del codice di procedura  civile  per  il  procedimento
davanti alla Corte di cassazione. ((49)) 
  4. Se non e' stato  richiesto  l'esame  da  parte  della  Corte  di
cassazione e l'istanza di trattazione e' presentata nei  termini,  il
procedimento prosegue davanti alla ((corte di giustizia tributaria di
primo e secondo grado)) centrale, che provvede alla  sua  definizione
mediante deposito della decisione entro i termini di cui all'articolo
42, comma 3,  del  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  545
applicando le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni  si  applicano
per i ricorsi presentati alla  ((corte  di  giustizia  tributaria  di
primo e secondo grado)) centrale successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427. 
  6. La segreteria della ((corte di giustizia tributaria di  primo  e
secondo grado)) centrale continua a funzionare anche oltre il termine
di cui al comma 4 per  trasmettere  i  fascicoli  dei  processi  alla
cancelleria della Corte di cassazione o alle  commissioni  tributarie
regionale o provinciale. ((49)) 
 
AGGIORNAMENTO (9) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 9-16 aprile 1998, n. 111  (in
G.U. 1a  s.s.  22/4/1998,  n.  16),  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del  presente  articolo,  comma  2,  secondo  periodo,
"nella parte in cui non prevede  che  il  termine  per  l'istanza  di
trattazione decorra dalla data della ricezione dell'avviso dell'onere
di proposizione dell'istanza stessa". 
 
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AGGIORNAMENTO (49) 
  La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art.  4,  comma  1,
lettera  a))  che  nel  presente  decreto  "le  parole:  «commissione
tributaria  provinciale»,   «commissioni   tributarie   provinciali»,
«commissione   tributaria   regionale»,    «commissioni    tributarie
regionali»,  «commissione  tributaria»  e  «commissioni  tributarie»,
ovunque ricorrono, sono sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:
«corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti  di  giustizia
tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo
grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado»,  «corte  di
giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di  giustizia
tributaria di primo e secondo grado»".