Art. 76. 
                   Controversie in sede di rinvio 
 
  1. Se alla data prevista dall'art. 72, a seguito di sentenza  della
Corte di cassazione o di corte d'appello o  a  seguito  di  decisione
della ((corte di giustizia tributaria  di  primo  e  secondo  grado))
centrale pendono i termini per la riassunzione  del  procedimento  di
rinvio davanti alle  ((corti  di  giustizia  tributaria  di  primo  e
secondo grado)) di primo o di secondo grado, detti termini  decorrono
da tale data e la riassunzione  va  fatta  davanti  alla  commissione
tributaria provinciale o regionale competente. ((49)) 
  2. Il termine per la riassunzione davanti alla corte d'appello  non
subisce modifiche. 
  3. Se alla data prevista all'art. 72, a seguito di rinvio  disposto
dalla Corte di cassazione,  pende  il  termine  per  la  riassunzione
davanti alla ((corte di  giustizia  tributaria  di  primo  e  secondo
grado))  centrale,  detto  termine  decorre  da  tale   data   e   la
riassunzione va fatta davanti alla ((corte di giustizia tributaria di
secondo grado)) competente. 
  4. Se  la  riassunzione  non  avviene  nei  termini,  o  si  avvera
successivamente ad essa una  causa  di  estinzione  del  giudizio  di
rinvio, l'intero processo si estingue. 
  5. Se alla data indicata nei commi precedenti pendono i giudizi  di
rinvio davanti alla  ((corte  di  giustizia  tributaria  di  primo  e
secondo  grado))  di  primo  o  di  secondo  grado  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 72, comma 4. 
 
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AGGIORNAMENTO (49) 
  La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art.  4,  comma  1,
lettera  a))  che  nel  presente  decreto  "le  parole:  «commissione
tributaria  provinciale»,   «commissioni   tributarie   provinciali»,
«commissione   tributaria   regionale»,    «commissioni    tributarie
regionali»,  «commissione  tributaria»  e  «commissioni  tributarie»,
ovunque ricorrono, sono sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:
«corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti  di  giustizia
tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo
grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado»,  «corte  di
giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di  giustizia
tributaria di primo e secondo grado»".