Art. 78. 
Controversie gia' di competenza  delle  commissioni  comunali  per  i
                           tributi locali 
  1.  Le  controversie  gia'  di  competenza  in  primo  grado  delle
commissioni  comunali  per   i   tributi   locali,   se   alla   data
d'insediamento delle nuove commissioni pendono davanti  all'autorita'
giudiziaria ordinaria, i relativi giudizi proseguono in questa  sede.
((49)) 
  2. Le controversie di cui al comma 1, che alla  data  indicata  non
pendono davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria e non  sono  gia'
state definite, qualunque sia il grado in cui si trovavano al momento
della sentenza della Corte costituzionale 27  luglio  1989,  n.  451,
debbono essere riattivate da parte degli enti impositori  interessati
mediante trasmissione dei relativi atti e documenti alla  ((corte  di
giustizia tributaria di primo grado)) competente entro il termine  di
mesi sei dalla data  anzidetta;  altrimenti  ogni  pretesa  dell'ente
impositore s'intende definitivamente abbandonata. 
 
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AGGIORNAMENTO (49) 
  La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art.  4,  comma  1,
lettera  a))  che  nel  presente  decreto  "le  parole:  «commissione
tributaria  provinciale»,   «commissioni   tributarie   provinciali»,
«commissione   tributaria   regionale»,    «commissioni    tributarie
regionali»,  «commissione  tributaria»  e  «commissioni  tributarie»,
ovunque ricorrono, sono sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:
«corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti  di  giustizia
tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo
grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado»,  «corte  di
giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di  giustizia
tributaria di primo e secondo grado»".