Art. 79. 
                Norme transitorie ((e finali)) ((52)) 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2, e 58, comma 1,
non si applicano ai giudizi gia' pendenti in grado d'appello  davanti
alla corte di giustizia  tributaria  di  primo  e  secondo  grado  di
secondo grado e a quelli iniziati davanti  alla  corte  di  giustizia
tributaria di secondo grado se il primo grado si e' svolto  sotto  la
disciplina della legge anteriore. ((52)) 
  2. Nei giudizi davanti alla  ((corte  di  giustizia  tributaria  di
primo  e  secondo  grado))  riguardanti  controversie  gia'  pendenti
davanti  ad  altri  organi  giurisdizionali   o   amministrativi   la
regolarizzazione della costituzione  delle  parti  secondo  le  nuove
norme sulla assistenza tecnica e' disposta, ove  necessario,  secondo
le modalita' e nel termine perentorio fissato  dal  presidente  della
sezione o dal collegio rispettivamente con decreto o con ordinanza da
comunicare alle parti a cura della segreteria. (49) ((52)) 
  ((2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
sentito il Consiglio di presidenza della  giustizia  tributaria  e  i
consigli nazionali dei professionisti abilitati alla  difesa  davanti
alle corti di giustizia tributaria, sono emanate  le  norme  tecniche
per il processo tributario telematico, nonche'  approvati  i  modelli
per  la  redazione  degli  atti  processuali  e  per  le  deposizioni
testimoniali, dei verbali e  dei  provvedimenti  giurisdizionali.  Il
decreto indica  altresi'  tutte  le  disposizioni  tecnico-operative,
anche di fonte regolamentare, adottate anteriormente alla data  della
sua adozione e che dalla medesima data restano abrogate.)) ((52)) 
  ((2-ter. Con il  decreto  di  cui  al  comma  2-bis  sono  altresi'
stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, le regole  tecnico-operative  per
lo svolgimento da remoto  delle  udienze  e  camere  di  consiglio.))
((52)) 
  ((2-quater. Nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche  per
il processo tributario telematico, e,  fino  al  momento  della  loro
individuazione, previa autorizzazione espressa del  Presidente  della
corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado ovvero,  in
corso di causa, del relativo Presidente di sezione, il deposito delle
notifiche, degli atti processuali, dei documenti, e dei provvedimenti
giurisdizionali e le relative comunicazioni possono essere effettuate
con modalita' cartacea.)) ((52)) 
 
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AGGIORNAMENTO (49) 
  La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art.  4,  comma  1,
lettera  a))  che  nel  presente  decreto  "le  parole:  «commissione
tributaria  provinciale»,   «commissioni   tributarie   provinciali»,
«commissione   tributaria   regionale»,    «commissioni    tributarie
regionali»,  «commissione  tributaria»  e  «commissioni  tributarie»,
ovunque ricorrono, sono sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:
«corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti  di  giustizia
tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo
grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado»,  «corte  di
giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di  giustizia
tributaria di primo e secondo grado»". 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma
2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai  giudizi
instaurati, in primo e  in  secondo  grado,  con  ricorso  notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per  quelle  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p),  q),
s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano  ai  giudizi
instaurati, in primo e in secondo grado,  nonche'  in  Cassazione,  a
decorrere dal giorno successivo all'entrata in  vigore  del  presente
decreto".