Art. 80. 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993. 
  2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di
insediamento   delle    commissioni    tributarie    provinciali    e
regionali.((49)) 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1992 
                              SCALFARO 
                                   AMATO, Presidente del Consiglio 
                                   dei 
                                   Ministri 
                                   GORIA, Ministro delle finanze 
                                   MARTELLI, Ministro di grazia e 
                                   giustizia 
                                   BARUCCI, Ministro del tesoro 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
 
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AGGIORNAMENTO (49) 
  La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art.  4,  comma  1,
lettera  a))  che  nel  presente  decreto  "le  parole:  «commissione
tributaria  provinciale»,   «commissioni   tributarie   provinciali»,
«commissione   tributaria   regionale»,    «commissioni    tributarie
regionali»,  «commissione  tributaria»  e  «commissioni  tributarie»,
ovunque ricorrono, sono sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:
«corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti  di  giustizia
tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo
grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado»,  «corte  di
giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di  giustizia
tributaria di primo e secondo grado»".