Art. 2. 
                Requisiti generali della pubblicita' 
  1. La  pubblicita'  dei  medicinali  puo'  riferirsi  unicamente  a
medicinali  per  i  quali  e'   stata   rilasciata   l'autorizzazione
all'immissione  in  commercio,  ai  sensi  dell'art.  8  del  decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178. 
  2. Tutti gli elementi della pubblicita'  di  un  medicinale  devono
essere conformi alle informazioni che figurano  nel  riassunto  delle
caratteristiche del prodotto, approvato ai sensi dell'art.  9,  comma
5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178. 
  3. La pubblicita' deve favorire  l'uso  razionale  del  medicinale,
presentandolo in modo obiettivo, senza  esagerarne  le  proprieta'  e
senza indurre in inganno il destinatario.