Art. 8. 
     Disposizioni particolari sulla pubblicita' presso i medici 
  1.  Nessuna  documentazione  sul  medicinale,  ad   eccezione   del
riassunto delle caratteristiche  del  prodotto,  approvato  ai  sensi
dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
puo' essere fornita al medico dall'impresa farmaceutica se  non  sono
trascorsi  quarantacinque  giorni  dalla  data  di   deposito   della
documentazione stessa presso il Ministero della sanita'. La  data  di
deposito deve essere indicata nel materiale divulgato. 
  2. Il Ministero della  sanita'  puo',  in  qualsiasi  momento,  con
provvedimento motivato, vietare o sospendere  la  divulgazione  della
documentazione di cui al comma 1 ove la ritenga in contrasto  con  le
disposizioni e i principi del presente decreto. 
  3. Tutte le informazioni contenute nella documentazione di  cui  al
comma  1   devono   essere   esatte,   aggiornate,   verificabili   e
sufficientemente complete per permettere al destinatario di  formarsi
un'opinione personale sul valore terapeutico e sulle  caratteristiche
del medicinale. Le informazioni stesse devono  essere  conformi  alla
documentazione presentata ai fini  del  rilascio  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio del medicinale o ai suoi aggiornamenti. 
  4. Gli articoli, le tabelle e  le  altre  illustrazioni  tratte  da
riviste mediche o da  opere  scientifiche  devono  essere  riprodotti
integralmente e fedelmente, con l'indicazione esatta della fonte. Non
sono consentite citazioni  che,  avulse  dal  contesto  da  cui  sono
tratte, possano risultare parziali.