IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 28 marzo 1956, n. 168, recante  provvidenze  per  la
stampa; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rideterminare la
misura del contributo dovuto all'Ente nazionale per  la  cellulosa  e
per la carta, al fine di comporre le controversie in atto e  di  dare
sollecita attuazione alla decisione della Commissione CEE in data  24
aprile 1991; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 gennaio 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il contributo dovuto, ai sensi del primo comma  della  legge  28
marzo 1956, n. 168, all'Ente nazionale per  la  cellulosa  e  per  la
carta  per  lo   svolgimento,   direttamente   o   tramite   societa'
partecipate, dei propri compiti istituzionali, si applica alla  carta
ed al cartone, nonche' al legno ad uso industriale ed e' dovuto dalle
imprese di settore nella misura dell'uno per cento,  con  diritto  di
rivalsa a totale carico degli acquirenti, ferme restando le esenzioni
di cui all'articolo 23 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le  altre
esenzioni gia' stabilite in favore delle amministrazioni dello Stato,
nonche' le altre previste dalla normativa vigente. 
  2. La decorrenza del contributo di cui al comma 1 e' fissata  al  3
marzo 1992 per la carta ed il cartone ed al 2  gennaio  1993  per  il
legno ad uso industriale, con esclusione dei prodotti importati dagli
Stati membri della  Comunita'  economica  europea.  Con  decreto  del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno de-
terminate le modalita' di versamento dei contributi e potra'  esserne
variata la misura, purche'  entro  il  limite  massimo  dell'uno  per
cento. 
  3. In adempimento della decisione della Commissione  della  CEE  in
data 24 aprile 1991, i contributi di  cui  ai  commi  primo  e  terzo
dell'articolo unico della  legge  28  marzo  1956,  n.  168,  non  si
applicano sui prodotti importati dagli Stati membri della  Comunita';
sono inoltre  soppressi  le  esenzioni  o  i  rimborsi  dei  predetti
contributi relativi a prodotti esportati verso gli Stati membri della
Comunita'.