Art. 2.
  1. Alle strutture di accoglienza di cui all'art. 1 sono destinati a
prestare servizio un assistente sociale coordinatore appartenente  ai
ruoli  del  personale  del  Ministero  dell'interno  ed un assistente
sociale appartenente ai ruoli del personale del Ministero del  lavoro
e della previdenza sociale.
  2. In caso di necessita', a richiesta della prefettura, puo' essere
chiamato  a  prestare  servizio nelle predette strutture il personale
delle amministrazioni dello Stato di volta in  volta  occorrente,  al
quale   e'   attribuito   il   trattamento  di  missione  secondo  le
disposizioni vigenti, nonche' personale del comune interessato.
  3. Alle esigenze di interpretariato si provvede con il personale di
cui al comma 2 ovvero mediante apposite convenzioni con interpreti  o
esperti della lingua richiesta.