Art. 2. 1. Alle strutture di accoglienza di cui all'art. 1 sono destinati a prestare servizio un assistente sociale coordinatore appartenente ai ruoli del personale del Ministero dell'interno ed un assistente sociale appartenente ai ruoli del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 2. In caso di necessita', a richiesta della prefettura, puo' essere chiamato a prestare servizio nelle predette strutture il personale delle amministrazioni dello Stato di volta in volta occorrente, al quale e' attribuito il trattamento di missione secondo le disposizioni vigenti, nonche' personale del comune interessato. 3. Alle esigenze di interpretariato si provvede con il personale di cui al comma 2 ovvero mediante apposite convenzioni con interpreti o esperti della lingua richiesta.