Art. 4.
  1. Le strutture di accoglienza provvedono a fornire agli  stranieri
di  cui  agli  articoli  1 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.
39,  entrati  nel  territorio di Stato, ogni possibile informazione e
collaborazione per gli adempimenti di legge e per l'utilizzazione dei
servizi pubblici.
  2. Nei casi di urgente necessita' le strutture predette  provvedono
altresi'  agli  interventi  di prima assistenza, mediante convenzioni
con enti pubblici o con privati.
  3.  Le  prestazioni   sanitarie   eventualmente   occorrenti   sono
assicurate dalle locali strutture sanitarie pubbliche o convenzionate
con  il  Servizio  sanitario  nazionale ai fini dell'erogazione delle
prestazioni stesse.
 
          Nota all'art. 4:
             - Il testo degli articoli 1 e 3 del  D.L.  n.  416/1989,
          gia' citato, e' il seguente:
             "Art.  1  (Rifugiati).  -  1.  Dalla  data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto   cessano   nell'ordinamento
          interno  gli  effetti  della  dichiarazione  di limitazione
          geografica e delle riserve di cui agli  articoli  17  e  18
          della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata
          con  legge  24  luglio  1954,  n.  722,  poste  dall'Italia
          all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa.  Il
          Governo  provvede agli adempimenti necessari per il formale
          ritiro di tale limitazione e di tali riserve.
             2. Al fine  di  garantire  l'efficace  attuazione  della
          norma  di  cui  al  comma  1,  il Governo provvede ai sensi
          dell'articolo 17 della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  a
          riordinare,  entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto, gli organi e le procedure  per
          l'esame  delle  richieste di riconoscimento dello status di
          rifugiato, nel rispetto di quanto disposto nel comma 1.
             3. Agli stranieri extraeuropei "sotto mandato" dell'Alto
          Commissariato delle Nazioni Unite per i  rifugiati  (ACNUR)
          alla  data del 31 dicembre 1989 e' riconosciuto, su domanda
          da presentare, entro sessanta giorni dalla data di  entrata
          in  vigore della legge di conversione del presente decreto,
          al Ministro dell'interno,  lo  status  di  rifugiato.  Tale
          riconoscimento non comporta l'erogazione dell'assistenza.
             4.  Non  e'  consentito  l'ingresso nel territorio dello
          Stato   dello   straniero   che   intende    chiedere    il
          riconoscimento   dello   status  di  rifugiato  quando,  da
          riscontri obiettivi da parte della  polizia  di  frontiera,
          risulti che il richiedente:
               a)  sia  stato  gia'  riconosciuto  rifugiato in altro
          Stato. In ogni caso  non  e'  consentito  il  respingimento
          verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;
               b)  provenga  da  uno  Stato,  diverso  da  quello  di
          appartenenza,  che  abbia  aderito  alla   convenzione   di
          Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno,
          non considerandosi tale il tempo necessario per il transito
          del  relativo  territorio sino alla frontiera italiana.  In
          ogni  caso  non  e'  consentito  il respingimento verso uno
          degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;
               c) si trovi nelle  condizioni  previste  dall'art.  1,
          paragrafo F, della convenzione di Ginevra;
               d)  sia stato condannato in Italia per uno dei delitti
          previsti  dall'art.  380,  commi  1  e  2,  del  codice  di
          procedura  penale,  o  risulti  pericoloso per la sicurezza
          dello Stato, ovvero risulti appartenere ad associazioni  di
          tipo  mafioso  o dedite al traffico degli stupefacenti o ad
          organizzazioni terroristiche.
             5. Salvo quanto previsto dal comma 3, lo  straniero  che
          intende  entrare  nel  territorio  dello  Stato  per essere
          riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza  motivata  e,
          in  quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di
          frontiera. Qualora si tratti di  minori  non  accompagnati,
          viene  data  comunicazione  della  domanda al tribunale dei
          minori competente per territorio ai fini dell'adozione  dei
          provvedimenti  di  competenza.  Qualora  non  ricorrano  le
          ipotesi di cui al comma 4, lo  straniero  elegge  domicilio
          nel  territorio  dello Stato.  Il questore territorialmente
          competente  rilascia,  dietro  richiesta,  un  permesso  di
          soggiorno  temporaneo  valido  fino  alla definizione della
          procedura di riconoscimento.
             6. Avverso la decisione di respingimento presa  in  base
          ai commi 4 e 5 e' ammesso ricorso giurisdizionale.
             7.   Fino   alla   emanazione   della  nuova  disciplina
          dell'assistenza in materia di rifugiati, in sostituzione di
          ogni altra forma di intervento di prima assistenza prevista
          dalla normativa vigente, nei  limiti  delle  disponibilita'
          iscritte   per  lo  scopo  nel  bilancio  dello  Stato,  il
          Ministero  dell'interno  e'  autorizzato  a  concedere,  ai
          richiedenti  lo  status  di  rifugiato  che  abbiano  fatto
          ingresso in Italia dopo la data di entrata  in  vigore  del
          presente  decreto, un contributo di prima assistenza per un
          periodo  non  superiore  a  quarantacinque   giorni.   Tale
          contributo  viene corrisposto, a domanda, ai richiedenti di
          cui al comma 5 che risultino privi di mezzi di  sussistenza
          o di ospitalita' in Italia.
             8.  Con  decreto  del Ministro dell'interno, di concerto
          con il Ministro del  tesoro,  da  emanarsi  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione del presente decreto, sono stabilite la  misura
          e le modalita' di erogazione del contributo di cui al comma
          7.
             9.  All'onere  derivante dall'attuazione dei commi 2 e 7
          valutato rispettivamente in lire 3.000 milioni ed  in  lire
          67.500  milioni  in ragione di anno per ciascuno degli anni
          1990, 1991 e  1992,  si  provvede,  quanto  a  lire  20.000
          milioni,  a  carico dello stanziamento iscritto al capitolo
          4239 dello stato di previsione del  Ministero  dell'interno
          per  l'anno  1990  e  corrispondenti  capitoli per gli anni
          successivi  e,  quanto  a  lire  50.500  milioni,  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini del bilancio triennale  1990-1992,  al  capitolo  6856
          dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per il
          1990,       all'uopo        parzialmente        utilizzando
          l'accantonamento'Interventi   in   favore   dei  lavoratori
          immigrati'.  All'eventuale maggiore onere si provvede sulla
          base di una nuova specifica autorizzazione legislativa.
             10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
             11.  I  richiedenti  asilo  che hanno fatto ricorso alle
          disposizioni  previste  per  la  sanatoria  dei  lavoratori
          immigrati  non  perdono  il diritto al riconoscimento dello
          status di rifugiato. Nei loro confronti non si fa  luogo  a
          interventi di prima assistenza".
             "Art.   3   (Documenti   richiesti  per  l'ingresso  dei
          cittadini  extracomunitari  nel  territorio  dello   Stato.
          Respingimento  alla  frontiera).  -  1. Possono entrare nel
          territorio dello Stato gli stranieri che si  presentano  ai
          controlli  di  frontiera  forniti  di  passaporto  valido o
          documento  equipollente,   riconosciuto   dalle   autorita'
          italiane,  nonche'  di  visto  ove prescritto, che siano in
          regola con le  vigenti  disposizioni,  anche  di  carattere
          amministrativo,  in  materia sanitaria e assicurativa e che
          osservino le formalita' richieste.
             2. Il Ministro degli affari esteri, sentito il  Ministro
          dell'interno,  entro  il  30  giugno  1990  ridefinisce con
          propri decreti i paesi dai quali e' richiesto il  visto.  A
          tal  fine,  si  terra'  anche  conto,  nel  contesto  delle
          relazioni bilaterali e multilaterali esistenti e di  quelle
          da  definire,  della provenienza dei flussi piu' rilevanti,
          nonche' della provenienza degli  stranieri  extracomunitari
          entrati  in  Italia, che sono stati condannati per traffico
          di stupefacenti negli ultimi tre anni.
             3. Il visto di ingresso e'  rilasciato  dalle  autorita'
          diplomatiche  o consolari competenti in relazione ai motivi
          del viaggio. Nel  visto  sono  specificati  il  motivo,  la
          durata e, se del caso, il numero di ingressi consentiti nel
          territorio  dello  Stato.  Esso  puo'  essere limitato alla
          utilizzazione di determinati valichi di frontiera.
             4. Salvo quanto previsto dalla legge 4 maggio  1983,  n.
          184,   recante   norme  sulla  disciplina  dell'adozione  e
          dell'affidamento dei  minori,  gli  uffici  di  polizia  di
          frontiera  devono  respingere  dalla  frontiera  stessa gli
          stranieri che non ottemperano agli obblighi di cui al comma
          1.
             5. Gli  uffici  predetti  devono,  altresi',  respingere
          dalla  frontiera  gli  stranieri, anche se muniti di visto,
          che risulti siano stati espulsi o  segnalati  come  persone
          pericolose  per  la  sicurezza  dello  Stato,  ovvero  come
          appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso o dedite  al
          traffico  illecito  di  stupefacenti  o  ad  organizzazioni
          terroristiche,  nonche'   gli   stranieri   che   risultino
          manifestamente  sprovvisti  di  mezzi  di  sostentamento in
          Italia.  Il  provvedimento  di  respingimento  deve  essere
          motivato per iscritto.
             6.  Non  e'  considerato  manifestamente  sprovvisto  di
          mezzi, anche se privo di denaro sufficiente,  chi  esibisce
          documentazione  attestante  la  disponibilita' in Italia di
          beni o di una occupazione regolarmente  retribuita,  ovvero
          l'impegno di un ente o di una associazione, individuati con
          decreto  del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
          Ministro per gli affari sociali, o di un privato, che diano
          idonea garanzia, ad assumersi l'onere del  suo  alloggio  e
          sostentamento, nonche' del suo rientro in patria.
             7.  Il  Governo, con decreto adottato ai sensi dell'art.
          17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri
          e le modalita' per l'attuazione del comma 6.
             8. Salvo che il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque  compie  attivita'  dirette  a favorire l'ingresso
          degli stranieri nel territorio dello  Stato  in  violazione
          delle  disposizioni  del  presente decreto e' punito con la
          reclusione fino a due anni o con la multa fino a  lire  due
          milioni. Se il fatto e' commesso a fine di lucro, ovvero da
          tre  o  piu' persone in concorso tra loro, la pena e' della
          reclusione da due a sei anni e della multa  da  lire  dieci
          milioni a lire cinquanta milioni.
             9.  Gli  agenti  marittimi  raccomandatari  ed i vettori
          aerei che omettano di riferire  all'autorita'  di  pubblica
          sicurezza  della presenza, a bordo di navi o di aeromobili,
          di  stranieri   in   posizione   irregolare,   secondo   le
          disposizioni di cui al comma 1, sono soggetti alla sanzione
          amministrativa   del   pagamento   di  una  somma  da  lire
          duecentomila  a  lire  cinquecentomila,   determinata   dal
          prefetto. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24
          novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.
             10.  E'  comunque  a carico del vettore il rimpatrio del
          cittadino  straniero  extracomunitario  presentatosi   alla
          frontiera   e   respinto   per   mancanza   dei   documenti
          prescritti".