Art. 4. 1. Le strutture di accoglienza provvedono a fornire agli stranieri di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, entrati nel territorio di Stato, ogni possibile informazione e collaborazione per gli adempimenti di legge e per l'utilizzazione dei servizi pubblici. 2. Nei casi di urgente necessita' le strutture predette provvedono altresi' agli interventi di prima assistenza, mediante convenzioni con enti pubblici o con privati. 3. Le prestazioni sanitarie eventualmente occorrenti sono assicurate dalle locali strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale ai fini dell'erogazione delle prestazioni stesse.
Nota all'art. 4: - Il testo degli articoli 1 e 3 del D.L. n. 416/1989, gia' citato, e' il seguente: "Art. 1 (Rifugiati). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, poste dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro di tale limitazione e di tali riserve. 2. Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui al comma 1, il Governo provvede ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a riordinare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per l'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, nel rispetto di quanto disposto nel comma 1. 3. Agli stranieri extraeuropei "sotto mandato" dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) alla data del 31 dicembre 1989 e' riconosciuto, su domanda da presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministro dell'interno, lo status di rifugiato. Tale riconoscimento non comporta l'erogazione dell'assistenza. 4. Non e' consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato quando, da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera, risulti che il richiedente: a) sia stato gia' riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni caso non e' consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10; b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito del relativo territorio sino alla frontiera italiana. In ogni caso non e' consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10; c) si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra; d) sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche. 5. Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati, viene data comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per territorio ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilio nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente rilascia, dietro richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento. 6. Avverso la decisione di respingimento presa in base ai commi 4 e 5 e' ammesso ricorso giurisdizionale. 7. Fino alla emanazione della nuova disciplina dell'assistenza in materia di rifugiati, in sostituzione di ogni altra forma di intervento di prima assistenza prevista dalla normativa vigente, nei limiti delle disponibilita' iscritte per lo scopo nel bilancio dello Stato, il Ministero dell'interno e' autorizzato a concedere, ai richiedenti lo status di rifugiato che abbiano fatto ingresso in Italia dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, un contributo di prima assistenza per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. Tale contributo viene corrisposto, a domanda, ai richiedenti di cui al comma 5 che risultino privi di mezzi di sussistenza o di ospitalita' in Italia. 8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite la misura e le modalita' di erogazione del contributo di cui al comma 7. 9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 7 valutato rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire 67.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 20.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 50.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento'Interventi in favore dei lavoratori immigrati'. All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una nuova specifica autorizzazione legislativa. 10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 11. I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle disposizioni previste per la sanatoria dei lavoratori immigrati non perdono il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo a interventi di prima assistenza". "Art. 3 (Documenti richiesti per l'ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato. Respingimento alla frontiera). - 1. Possono entrare nel territorio dello Stato gli stranieri che si presentano ai controlli di frontiera forniti di passaporto valido o documento equipollente, riconosciuto dalle autorita' italiane, nonche' di visto ove prescritto, che siano in regola con le vigenti disposizioni, anche di carattere amministrativo, in materia sanitaria e assicurativa e che osservino le formalita' richieste. 2. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'interno, entro il 30 giugno 1990 ridefinisce con propri decreti i paesi dai quali e' richiesto il visto. A tal fine, si terra' anche conto, nel contesto delle relazioni bilaterali e multilaterali esistenti e di quelle da definire, della provenienza dei flussi piu' rilevanti, nonche' della provenienza degli stranieri extracomunitari entrati in Italia, che sono stati condannati per traffico di stupefacenti negli ultimi tre anni. 3. Il visto di ingresso e' rilasciato dalle autorita' diplomatiche o consolari competenti in relazione ai motivi del viaggio. Nel visto sono specificati il motivo, la durata e, se del caso, il numero di ingressi consentiti nel territorio dello Stato. Esso puo' essere limitato alla utilizzazione di determinati valichi di frontiera. 4. Salvo quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante norme sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, gli uffici di polizia di frontiera devono respingere dalla frontiera stessa gli stranieri che non ottemperano agli obblighi di cui al comma 1. 5. Gli uffici predetti devono, altresi', respingere dalla frontiera gli stranieri, anche se muniti di visto, che risulti siano stati espulsi o segnalati come persone pericolose per la sicurezza dello Stato, ovvero come appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso o dedite al traffico illecito di stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche, nonche' gli stranieri che risultino manifestamente sprovvisti di mezzi di sostentamento in Italia. Il provvedimento di respingimento deve essere motivato per iscritto. 6. Non e' considerato manifestamente sprovvisto di mezzi, anche se privo di denaro sufficiente, chi esibisce documentazione attestante la disponibilita' in Italia di beni o di una occupazione regolarmente retribuita, ovvero l'impegno di un ente o di una associazione, individuati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per gli affari sociali, o di un privato, che diano idonea garanzia, ad assumersi l'onere del suo alloggio e sostentamento, nonche' del suo rientro in patria. 7. Il Governo, con decreto adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le modalita' per l'attuazione del comma 6. 8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie attivita' dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto e' punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire due milioni. Se il fatto e' commesso a fine di lucro, ovvero da tre o piu' persone in concorso tra loro, la pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. 9. Gli agenti marittimi raccomandatari ed i vettori aerei che omettano di riferire all'autorita' di pubblica sicurezza della presenza, a bordo di navi o di aeromobili, di stranieri in posizione irregolare, secondo le disposizioni di cui al comma 1, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila, determinata dal prefetto. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale. 10. E' comunque a carico del vettore il rimpatrio del cittadino straniero extracomunitario presentatosi alla frontiera e respinto per mancanza dei documenti prescritti".