Art. 5. 1. Le convenzioni di cui agli articoli 2 e 4 ed i contratti o le convenzioni di cui all'art. 1 sono stipulati dalle prefetture secondo schemi-tipo da predisporsi d'intesa con il Ministero del tesoro, con imputazione delle spese ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito delle disponibilita' assegnate annualmente a ciascuna prefettura. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 dicembre 1992 Il Ministro dell'interno MANCINO Il Ministro degli affari esteri COLOMBO Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1993 Registro n. 7 Interno, foglio n. 135 _________________ TABELLA A VALICHI DI FRONTIERA presso cui sono istituite le strutture di accoglimento di cui all'art. 12, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Frontiera aerea di Roma-Fiumicino - Frontiera aerea di Milano-Linate - Frontiera terrestre di Tarvisio - Frontiera terrestre di Trieste - Frontiera marittima di Trapani