Art. 5.
  1. Le convenzioni di cui agli articoli 2 e 4 ed i  contratti  o  le
convenzioni di cui all'art. 1 sono stipulati dalle prefetture secondo
schemi-tipo  da predisporsi d'intesa con il Ministero del tesoro, con
imputazione  delle  spese  ad  apposito  capitolo  dello   stato   di
previsione    del    Ministero    dell'interno,   nell'ambito   delle
disponibilita' assegnate annualmente a ciascuna prefettura.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 21 dicembre 1992
                                             Il Ministro dell'interno
                                                      MANCINO
Il Ministro degli affari esteri
          COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: CONSO
  Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1993
  Registro n. 7 Interno, foglio n. 135
                          _________________
                                                            TABELLA A
                        VALICHI DI FRONTIERA
presso cui sono istituite le strutture di accoglimento di cui
   all'art.  12, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio  1990,  n.
   39.
   - Frontiera aerea di Roma-Fiumicino
   - Frontiera aerea di Milano-Linate
   - Frontiera terrestre di Tarvisio
   - Frontiera terrestre di Trieste
   - Frontiera marittima di Trapani