Art. 12. 
       Provvedimenti sui debiti non ammessi alla liquidazione 
           e sui danni recati all'ente locale o all'erario 
  1. I debiti esclusi dalla liquidazione,  sono  comunicati,  con  la
notifica del decreto ministeriale che approva il piano di estinzione,
al  consiglio  dell'ente  il  quale  e'  tenuto  ad  individuare  con
deliberazione   i   soggetti   ritenuti   responsabili   dei   debiti
comunicandoli ai relativi creditori, senza che ne derivino oneri  per
l'ente, ai sensi dell'art. 25, comma 13, del decreto-legge n. 66  del
1989. 
  2. I  debiti  maturati  sino  al  12  giugno  1990,  esclusi  dalla
liquidazione in quanto non  riconosciuti  dall'ente  entro  entro  il
termine del 15 luglio 1991, sono comunicati direttamente  dall'organo
di liquidazione al procuratore generale presso la Corte dei conti per
l'accertamento   delle   responsabilita'   conseguenti   al   mancato
riconoscimento degli stessi. 
  3. I debiti non ammessi alla  liquidazione,  in  quanto  rientranti
nella fattispecie dell'art. 23, commi 3 e 4, del decreto-legge n.  66
del 1989, sono comunicati direttamente ai  creditori  perche'  non  a
carico dell'ente. 
  4. Qualora il consiglio dell'ente non provvede in ordine ai  debiti
di cui al comma 1 il  comitato  regionale  di  controllo  e'  tenuto,
trascorsi sessanta giorni dalla  notifica  del  decreto  ministeriale
approvativo del piano di estinzione, a  nominare  un  commissario  ad
acta per i provvedimenti sostitutivi. 
  5. In  ogni  caso  di  accertamento  di  danni  all'ente  locale  o
all'erario, l'organo  straordinario  di  liquidazione  provvede  alla
segnalazione dei fatti al procuratore generale presso  la  Corte  dei
conti. 
 
          Note all'art. 12:
             -  Per  il testo dell'art. 25, comma 13, del citato D.L.
          n. 66/1989 si veda la precedente nota all'art. 1.
             - Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 23 del gia'  citato
          D.L.   n.     66/1989  e'  il  seguente:  "3.  A  tutte  le
          amministrazioni provinciali, ai comuni  ed  alle  comunita'
          montane  l'effettuazione  di  qualsiasi spesa e' consentita
          esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa
          nelle forme previste dalla legge e  divenuta  o  dichiarata
          esecutiva,   nonche'  l'impegno  contabile  registrato  dal
          ragioniere o dal segretario, ove non esista il  ragioniere,
          sul  competente  capitolo  del bilancio di previsioni e, da
          comunicare ai terzi interessati.  Per  quanto  concerne  le
          spese  previste  dai  regolamenti  economali  l'ordinazione
          fatta a terzi deve contenere  il  riferimento  agli  stessi
          regolamenti,  al capitolo di bilancio ed all'impegno. Per i
          lavori di somma urgenza l'ordinazione fatta  a  terzi  deve
          essere  regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni
          e  comunque  entro  la  fine  dell'esercizio,  a  pena   di
          decadenza.
             4. Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o
          servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il
          rapporto    obbligatorio    intercorre,   ai   fini   della
          controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra  il
          privato  fornitore  e l'amministratore o il funzionario che
          abbiano  consentita  la fornitura. Detto effetto si estende
          per le esecuzioni reiterate o continuative a  tutti  coloro
          che abbiano reso possibili le singole prestazioni".