Art. 12. Provvedimenti sui debiti non ammessi alla liquidazione e sui danni recati all'ente locale o all'erario 1. I debiti esclusi dalla liquidazione, sono comunicati, con la notifica del decreto ministeriale che approva il piano di estinzione, al consiglio dell'ente il quale e' tenuto ad individuare con deliberazione i soggetti ritenuti responsabili dei debiti comunicandoli ai relativi creditori, senza che ne derivino oneri per l'ente, ai sensi dell'art. 25, comma 13, del decreto-legge n. 66 del 1989. 2. I debiti maturati sino al 12 giugno 1990, esclusi dalla liquidazione in quanto non riconosciuti dall'ente entro entro il termine del 15 luglio 1991, sono comunicati direttamente dall'organo di liquidazione al procuratore generale presso la Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilita' conseguenti al mancato riconoscimento degli stessi. 3. I debiti non ammessi alla liquidazione, in quanto rientranti nella fattispecie dell'art. 23, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 66 del 1989, sono comunicati direttamente ai creditori perche' non a carico dell'ente. 4. Qualora il consiglio dell'ente non provvede in ordine ai debiti di cui al comma 1 il comitato regionale di controllo e' tenuto, trascorsi sessanta giorni dalla notifica del decreto ministeriale approvativo del piano di estinzione, a nominare un commissario ad acta per i provvedimenti sostitutivi. 5. In ogni caso di accertamento di danni all'ente locale o all'erario, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla segnalazione dei fatti al procuratore generale presso la Corte dei conti.
Note all'art. 12: - Per il testo dell'art. 25, comma 13, del citato D.L. n. 66/1989 si veda la precedente nota all'art. 1. - Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 23 del gia' citato D.L. n. 66/1989 e' il seguente: "3. A tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunita' montane l'effettuazione di qualsiasi spesa e' consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e divenuta o dichiarata esecutiva, nonche' l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ove non esista il ragioniere, sul competente capitolo del bilancio di previsioni e, da comunicare ai terzi interessati. Per quanto concerne le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi deve contenere il riferimento agli stessi regolamenti, al capitolo di bilancio ed all'impegno. Per i lavori di somma urgenza l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio, a pena di decadenza. 4. Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni".