Art. 15. 
               Rideterminazione della pianta organica 
                      e mobilita' del personale 
  1.  L'ente  locale  che  ha  deliberato  il  dissesto  ridetermina,
contestualmente  all'ipotesi  di  bilancio,  la  pianta  organica  in
funzione  della  razionalizzazione  dei  servizi  e  per  raggiungere
maggiore economicita'  ed  efficienza.  Delibera  contestualmente  la
graduatoria del personale posto in mobilita'. 
  2. Le due deliberazioni,  una  volta  divenute  esecutive,  vengono
trasmesse alla commissione  centrale  per  gli  organici  degli  enti
locali presso  il  Ministero  dell'interno  per  i  provvedimenti  di
propria competenza. 
  3. La deliberazione relativa alla mobilita'  viene  trasmessa  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica, a cura della commissione centrale per  gli  organici  degli
enti locali. 
  4. L'ente locale dissestato e' tenuto al pagamento degli emolumenti
spettanti ai dipendenti  posti  in  mobilita'  fino  al  momento  del
trasferimento degli stessi ad altra pubblica amministrazione. 
  5. All'ente locale dissestato compete,  a  carico  della  quota  di
fondo perequativo appositamente accantonato, un contributo una tantum
per il rimborso del trattamento  economico  del  personale  posto  in
mobilita', dalla data  della  relativa  deliberazione  alla  data  di
effettivo  trasferimento  ad  altra  amministrazione   pubblica.   Il
contributo compete anche per quel personale che,  dopo  la  messa  in
mobilita' e prima dell'assegnazione, dovesse cessare dal servizio per
qualsiasi motivo. 
  6. Il contributo di  cui  al  comma  5  e'  erogato  dal  Ministero
dell'interno, dopo l'eseguita mobilita', a richiesta dell'ente locale
da avanzarsi entro sessanta giorni.